Non sono comprese le operazioni esenti e non imponibili.
L'estensione dell'ambito applicativo dello "split payment", conseguente alle modifiche di cui all'art. 1 del DL 50/2017, ha determinato l'inclusione nella speciale disciplina:
- anche delle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte (es. prestazioni professionali, prestazioni degli agenti e mediatori);
- in qualità di destinatari, oltre che della generalità delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009, anche delle società controllate dai Ministeri, delle società controllate dagli enti territoriali, delle società controllate da queste ultime, nonché delle società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (per i nominativi dei soggetti interessati, si fa riferimento agli elenchi pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze del MEF).
Il meccanismo dello "split payment" non si applica alle operazioni non imponibili ed esenti ai fini IVA ex artt. 8, 8-bis, 9, 10, 71, 72 del DPR 633/72.
Si tratta infatti di operazioni prive di applicazione dell'imposta, che non richiedono la soggezione ad una disciplina antifrode quale lo "split payment".
Ciò è conforme con quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37, ove si afferma che, per le operazioni non imponibili, non si rende applicabile il meccanismo del reverse charge non sussistendo alcuni rischio di frode dell'IVA.