Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri
La “manovra correttiva” approvata dal Governo in data 11.4.2017 prevede l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.
A partire dall’1.7.2017, tale meccanismo di assolvimento dell’IVA si applicherà anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato;
- società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Inoltre, saranno soggette all’applicazione dello split payment anche le prestazioni di servizi per le quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (essenzialmente, le prestazioni professionali).
Pertanto, a partire dall’1.7.2017, i professionisti che prestano servizi nei confronti della P.A. emetteranno fattura applicando l’IVA, ma con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
L’imposta verrà versata all’Erario direttamente dall’ente committente, e non dovrà essere computata “a debito” dai professionisti nelle relative liquidazioni periodiche.
Ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DM 23.1.2015, per le operazioni soggette allo split payment non può applicarsi la regola dell’esigibilità differita di cui all’art. 6 co. 5 del DPR 633/72.