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Esclusi dal bonus 600 euro gli Agenti di commercio.

  • di Luigi Mondardini

    Vi rientrano i soci di società di persone e di capitali

    L’indennità viene riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

    Sono esclusi da tale trattamento le professioni che fanno capo agli ordini  che invece avranno accesso al “Fondo per il reddito di ultima istanza” secondo criteri di accesso e modalità attualmente oggetto di studio con le casse professionali.

    E’ stata prevista l’erogazione dell’indennità di 600,00 euro relativa al mese di marzo per i lavoratori autonomi non pensionati titolari dell’assicurazione generale obbligatoria presso l’INPS quali artigiani, commercianti, e lavoratori autonomi agricoli iscritti all’ex Gestione SCAU in qualità di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.


    Anche i soci di società di persone o di capitali avranno accesso al beneficio; tale indennità è in ogni caso  personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

     
    Per quanto nulla sia detto con riguardo ai soci amministratori percettori di compenso, assoggettato a contribuzione dovuta alla Gestione separata,  si ritiene  che anche detti soggetti siano ammessi al beneficio.

     
    Nessuna indicazioni è fornita  neanche ai collaboratori dell’impresa familiare titolari di iscrizione nelle gestioni dell’AGO. È presumibile ritenere che tali soggetti possano essere assimilati ai soci di società di persone e pertanto ammessi al beneficio.

     
    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha negato che l’indennità possa  competere ad agenti e rappresentanti di commercio iscritti all’Enasarco, in quanto altra forma previdenziale obbligatoria.

    L'INPS  ha comunicato che sarà possibile inoltrare le domande anche soltanto con la prima parte del pin che il contribuente può richiedere tramite sito internet o contact center. Ciò al fine di permettere l’invio di tutte le domande legate all’emergenza Covid-19 nel più breve tempo possibile senza dover attendere i tempi di spedizione della seconda parte del codice pin presso l’indirizzo di residenza.


    Si rappresenta, infine, che con un comunicato apparso ieri sul sito internet, l'INPS ha reso noto che le istanze per l'ottenimento dell'indennità potranno essere presentate a partire da mercoledì 1° aprile.

     

     

     

     

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