>

Errori sanabili con la dichiarazione “integrativa”

  • di Luigi Mondardini

    Dichiarazioni integrative : sanzione del 30% ,salvo ravvedimento.

    La recente  Circolare 42/ dell’Agenzia delle entrate  si occupa della dichiarazione integrativa entro o oltre il periodo di 90 gg dal termine ordinario di scadenza.
     
    E’ importante distinguere tra  violazione collegata ad un errore rilevabile o meno in sede di controllo automatico o formale di cui rispettivamente agli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73 .
     
    Per le dichiarazioni integrative, riferibili ad errori rilevabili in sede di controllo automatico la circolare ha chiarito che la sanzione applicabile è solo quella del 30% prevista per l’omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997; rimane comunque in essere la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/97.
     
     
    Il controllo formale è finalizzato :
    - a escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta , le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
    - determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; 
    - liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente 
    - correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. 
     
    Si tratta di errori rilevabili tramite un incrocio dei dati tra la documentazione prodotta dal contribuente e la correttezza dei dati dichiarati. 
     
    Infatti i dati esposti in dichiarazione devono essere conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici. 
     
    Fra gli errori  non rilevabili in sede di controllo automatico o formale rientrano l’omessa o errata indicazione di redditi,  l’errata determinazione di redditi,  l’esposizione di indebite detrazioni d’imposta,  esposizione di indebite deduzioni dell’imponibile.
     
    Un caso classico è quello della  mancata indicazione  di un reddito da locazione.
     
    Si tratta di una ipotesi non rilevabile in sede di controllo automatico o formale, ma solo in forza di un controllo specifico ; in questo caso un semplice  controllo formale non permetterebbe di rilevare tale omissione.
     
    Non trova i più applicazione, come invece avveniva in precedenza la sanzione di euro 258, oggi euro 250, relativa all’omessa dichiarazione.
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link