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Errori formali sanabili 2019

  • di Luigi Mondardini

    Un elenco esemplificativo delle violazioni formali sanabili (DL 119/2018)

    Al momento è ipotizzabile che possano  rientrare nella sanatoria le seguenti violazioni:

    • Omesse comunicazioni di inizio o variazioni dell'attività di impresa o professionale;
    • Omessa compilazione degli Studi di settore;
    • Omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva;
    • Omessa presentazione F24 saldo zero;
    • Omessa, incompleta o inesatta compilazione dei modelli INTRASTAT;
    • Errata compilazione delle fatture per dati ed elementi diversi da aliquota e imponibile;
    • Errori sulla competenza temporale senza alcun danno per l'erario;
    • Tutte le violazioni contemplate dagli artt. 8 e 11 del Dlgs 471/1997;
    • Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
    • Le violazioni in materia di inversione contabile previste dall'art 6, commi 9-bis e segg., del Dlgs 471/1997, con Iva erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
    • Operazione non soggetta all'inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cessionario o committente (in assenza di frode)
    • Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo:
    • Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se non rileva neanche per le imposte sui redditi;
    • Detrazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
    • Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari;
    • Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (qualora il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate);
    • Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpelli relativi alle società di comodo;
    • Irregolare tenuta della contabilità;
    • Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell'attività istruttoria; mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all'invito a comparire avanzato dagli uffici;
    • Omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute(Spesometro);
    • Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche;
    • Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
    • Emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli imponibili e l'imposta);
    • Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati;
    • L'effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (art. 7 c. 4- bis  del DLgs. 471/97);
    • Omissione della comunicazione della Dichiarazione d'intento ricevuta dal cliente, quando essa faceva carico al fornitore, in presenza dei requisiti per la non imponibilita' dell'operazione (regolare emissione, registrazione e fatturazione in regime di non imponibilita' (vedi risposta del Sole 24 Ore del 28.3.2019);
    • Tutti gli obblighi comunicativi: comunicazione delle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché quelle inerenti al vecchio spesometro, le omesse indicazioni dei costi black list, così come l'omessa indicazione delle minusvalenze. Lo stesso deve dirsi per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all'omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all'art. 7- bis  del DLgs. 241/97.

    Si tratta, ovviamente, di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo.

    Il termine ordinario entro cui la rimozione degli errori deve essere effettuata è il 2 marzo 2020.

    Se  il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo  la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia, che non può essere inferiore a 30 giorni.

    La rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in presenza di violazioni formali già constatate o per la quale sia stata irrogata la sanzione oppure comunque fatta presente all'interessato.

    La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di 200,00 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

    Oltre al pagamento è necessario, se possibile, procedere anche con la rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 20 marzo 2020.

    La regolarizzazione di violazioni formali non legate ad uno specifico periodo d'imposta deve però fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.

    Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo la prima scadente entro il 31 maggio 2019, e la seconda è possibile versarla entro il 2 marzo 2020.

    É consentito anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

    Non si applica la compensazione. Non rileva il numero di violazioni, ma il periodo d'imposta, se diverse violazioni sono state in un'unica annualità, quindi, si deve versare solo € 200,00.

     

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