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Equitalia: contribuenti decaduti e riammissione alla rateazione

  • di Luigi Mondardini

    I contribuenti decaduti entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione .

    La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.
     
    La rimessione in termini ,oltre ai ruoli,   riguarda anche le dilazioni con l’Agenzia delle Entrate relative :
     
    - ad acquiescenze ad avvisi di accertamento 
    - ad accertamenti con adesione 
    decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. 
     
    Mentre non dovrebbero essere comprese  le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale.
     
    Anche in questi casi la domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 e la nuova decadenza dal piano di rateazione avverrà in caso di mancato pagamento di una sola rata entro la scadenza di quella successiva.
     
    Si ricorda che dal  22 ottobre 2015  è cambiato il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta dopo che è stata notificata la cartella esattoriale; in particolare: 
     
    - 8 rate ( anche non consecutive) per la prima rateazione concessa fino al 21 ottobre 2015;
    - 5 rate ( anche non consecutive) per la prima rateazione concessa dal 22 ottobre 2015.
     
    Il contribuente può  richiedere la riammissione alla rateizzazione senza dovere immediatamente pagare le rate già scadute che hanno causato la decadenza, almeno 8 o almeno 5 a seconda della data in cui era stata presentata la rateazione originaria.
     
    Per farlo si deve  utilizzare lo specifico modulo RR1 da presentare  entro il 20 ottobre 2016 agli sportelli di Equitalia o via PEC all’indirizzo della sede di Equitalia territorialmente competente.
     
    Una volta riammesso, il contribuente decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive). 
     
    Equitalia in presenza di rateazioni decadute può in ogni caso attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito. 
     
    Si ricorda inoltre che è in ogni caso fatta sempre la facoltà per il contribuente decaduto da una rateazione in qualsiasi data, di essere riammesso alla rateizzazione originaria, purché  tutte le rate scadute siano integralmente pagate al momento di presentazione della nuova istanza.
     
    Non occorrono documenti; infatti è possibile  presentare per persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc., istanza di rateazione ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a € 60.000 ( al posto di 50.000 Euro).
     
    L’importo comprende , oltre all’importo per il quale si chiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di rateazione già in corso. 
     
    Per i debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 60.000 , la concessione della rateazione fino a 72 rate mensili è subordinata alla verifica della situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente. 
     
    La dilazione è quindi subordinata alla verifica da parte dell’agente della riscossione dell’Indice di Liquidità: 
     
    - se l’Indice di Liquidità è di importo maggiore o uguale a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà economica; 
    - se l’Indice di Liquidità è di importo minore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà economica ed è possibile concedere la dilazione.
     
     

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