L’adempimento necessario per la predisposizione della dichiarazione “precompilata”.
Entro il prossimo 31 gennaio i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche sostenute dai contribuenti nell’anno 2016.
L’adempimento riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale, rilasciate a persone fisiche.
Sono tenuti all’invio:
• farmacie pubbliche e private;
• Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
• iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
• strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari ma non accreditate al SSN;
• strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari (D.M. 2.8.2016);
• esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (cd. “parafarmacie”) ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
• gli iscritti ai seguenti albi professionali: veterinari (l’invio riguarda solo le spese sostenute da persone fisiche per animali detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva), psicologi, infermieri, ostetriche ed ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica;
• gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Sono esclusi dall’adempimento, pur attribuendo spese detraibili ai fini Irpef, i fisioterapisti/massofisioterapisti e logopedisti in quanto non ricompresi in una delle categorie professionali elencate.
L’invio può essere effettuato:
- direttamente dall’interessato ; occorre essere in possesso delle “credenziali” di accesso al sito internet di STS.
- oppure delegando una associazione di categoria o un soggetto terzo abilitato come intermediario fiscale.
Ciascun soggetto che sostiene la spesa può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie/rimborsi relativi all’anno precedente.
Sul piano sanzionatorio si rammenta che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati si è esposti alla sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza (ossia entro il 01/04/2017), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se l’invio dei dati “corretti” è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.