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Entro il 31 gennaio invio dati spese sanitarie

  • di Luigi Mondardini

    L’adempimento necessario per la predisposizione della dichiarazione “precompilata”.

    Entro il prossimo 31 gennaio  i soggetti che erogano prestazioni sanitarie  sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche sostenute dai contribuenti nell’anno 2016.
     
    L’adempimento riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale, rilasciate a persone fisiche.
     
    Sono tenuti all’invio:
     
    farmacie pubbliche e private;
    Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
    iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
    strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari ma non accreditate al SSN;
    strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari (D.M. 2.8.2016);
    esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (cd. “parafarmacie”) ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
    gli iscritti ai seguenti albi professionali: veterinari (l’invio riguarda solo le spese sostenute da persone fisiche per animali detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva), psicologi, infermieri, ostetriche ed ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica;
    gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
     
    Sono esclusi dall’adempimento, pur attribuendo spese detraibili ai fini Irpef, i fisioterapisti/massofisioterapisti e logopedisti in quanto non ricompresi in una delle categorie professionali elencate.
     
    L’invio può essere effettuato:
     
    - direttamente dall’interessato ; occorre essere in possesso delle “credenziali” di accesso al sito internet di STS.
    - oppure delegando una associazione di categoria o un soggetto terzo abilitato come intermediario fiscale. 
     
    Ciascun soggetto che sostiene la spesa può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie/rimborsi relativi all’anno precedente. 
     
    Sul piano sanzionatorio si rammenta che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati si è esposti alla sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
     
    Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza (ossia entro il 01/04/2017), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
     
    Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se l’invio dei dati “corretti” è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
     

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