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Entro il 31 gennaio comunicazione spese sanitarie

  • di Luigi Mondardini

    Sono i dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria (c.d. Sistema TS).

    I dati relativi alle spese sanitarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell’anno 2017, devono essere trasmessi, salvo proroghe, entro il 31 gennaio 2018 al Sistema tessera sanitaria (c.d. Sistema TS), in modo da renderli disponibili, come oneri rilevanti ai fini della detrazione/deduzione IRPEF, nella dichiarazione precompilata 2018 (modelli 730 e REDDITI PF).
     
    Per quanto riguarda le  spese veterinarie  la scadenza per la trasmissione dei dati relativi al 2017 è stabilita al prossimo 28 febbraio.
     
    L’obbligo di comunicare i dati entro il 31 gennaio 2018 riguarda:
     
    - gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e alle strutture indicate all’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014;
    - le ulteriori categorie di soggetti operanti nell’ambito sanitario (quali, tra gli altri, le parafarmacie, gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi e a quelli degli infermieri, ecc.);
    - le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio sanitario nazionale (art. 1 comma 949 della L. 208/2015).
     
    Sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS anche i soggetti che adottano il regime di vantaggio e quello forfetario per gli autonomi , dal momento che, ai fini di tale obbligo, non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA. 
    L’obbligo comunicativo in esame sussiste per gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e Odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati.
     
    Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una struttura in forma societaria (ad esempio, una srl), che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese per le prestazioni sanitarie erogate sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari; oppure, è autorizzata per l’erogazione dei servizi sanitari anche se non accreditata.
     
    Non sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie  i soggetti non ricompresi nelle tipologie sopra indicate  quali ad esempio:
     
    - fisioterapisti, logopedisti e igienisti dentali, se non sono medici od odontoiatri e non sono accreditati al SSN)
    - gli eredi, in relazione ai dati riguardanti il defunto, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati e non possono accreditarsi al Sistema TS.
     
    In linea generale occorre trasmettere i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente.
     
    Non è viceversa necessario comunicare al Sistema TS  i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico/veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.) e le spese per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.
     

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