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Entro il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili

  • di Luigi Mondardini

    E’ il termine fissato dall’art. 16 comma 1 del DPR 600/73.

    Assieme all’invio delle dichiarazioni, il prossimo 30 settembre scade anche il termine entro cui effettuare le  annotazioni relative al 2015 nel libro cespiti.
     
    La scadenza del 30 settembre interessa  i soggetti che tengono tale registro, ma  anche coloro che, avvalendosi di specifiche disposizioni semplificative, effettuano le registrazioni relative ai beni soggetti alla procedura di ammortamento sul libro giornale (art. 12 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435), oppure nel libro degli inventari ,  per i soggetti in contabilità ordinaria;  oppure nel registro IVA degli acquisti  per le imprese minori e i professionisti (art. 2 e 3 del DPR 9 dicembre 96 n. 695).
    In assenza di contrarie indicazioni ufficiali, l’adempimento entro il termine predetto rimane fermo anche nel caso in cui il libro cespiti sia conservato in modalità informatiche secondo le previsioni del DM 17 giugno 2014 e successivi provvedimenti attuativi.
     
    Infatti  detto termine, riferito alla materiale compilazione del registro, resta distinto da quello di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94) previsto per la stampa dei registri tenuti con sistemi meccanografici e per quelli conservati con modalità digitale.
     
    Per ciascun bene occorre indicare: 
     
    - l’anno di acquisizione; il costo originario;
    - le rivalutazioni;  le svalutazioni;
    - In tema di ammortamenti: il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente;il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta; la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
     
    Disposizioni particolari per:
     
    - i beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati : per tali tipologie di beni le indicazioni sopra riportate possono essere effettuate con riferimento ad ogni singolo bene, oppure con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;
     
    - i beni gratuitamente devolvibili: per questi beni  oltre alle predette informazioni, deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario;
     
    - i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati ad incremento del costo del bene e non immediatamente deducibili (ex art. 102 comma 6 del TUIR):  devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili separatamente dal bene cui afferiscono a seconda dell’anno di formazione.
     
    È necessario un apposito conto per ogni bene o categoria di bene, con la possibilità di riservare anche alcune pagine in bianco, quando si presume che siano necessarie per lo sviluppo degli ammortamenti (C.M. 30 aprile 1977 n. 7).
     
     
     
     
     

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