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Entro il 22 versamenti per i soggetti con gli studi di settore

  • di Luigi Mondardini

    Importi maggiorati dello 0,4% a titolo di interessi.

    Per quanto riguarda il  saldo IVA , la maggiorazione  è dell’1,6048%
     
    Come è noto anche quest’anno  è stata disposta la proroga dei versamenti al 6 luglio senza maggiorazione, ovvero al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,4%. 
     
    La scadenza del 22 agosto tiene  conto della sospensione feriale, con differimento al 20 agosto dei termini che scadono dal 1° agosto e dell’ulteriore differimento a lunedì 22 agosto, essendo il 20 agosto  sabato.
     
    La proroga riguarda:
     
    - i versamenti dell’IRPEF/IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP, i cui termini, con la maggiorazione dello 0,4%, sono ordinariamente fissati al 16 luglio;
     
    - gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti, con la maggiorazione dello 0,4%, il 18 luglio 2016 , essendo il 16  sabato, ad esempio le imposte sostitutive  quali la cedolare secca sulle locazioni o il capital gain, le imposte patrimoniali  come IVIE e/o IVAFE, i contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti, il diritto annuale alle Camere di Commercio.
     
    Nel caso in cui il  22 agosto il contribuente titolare di partita IVA versi  solo la prima rata, la seconda rata va versata entro il 16 settembre.
     
    Se, invece, il contribuente che rateizza non è titolare di partita IVA, la seconda rata deve essere versata pochi giorni dopo, entro il 31 agosto.
     
    Possono beneficiare dello slittamento  :
     
    - i  contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore  e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, attualmente pari a 5.164.569 euro.
     
    - i soggetti  per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore quali: inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc. o cause di inapplicabilità degli studi stessi ;
     
    - chi adotta  il regime fiscale agevolato dei c.d. “contribuenti minimi”,  oppure il nuovo regime forfetario,  se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione;
     
    - i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”,  da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore: soci di società di persone, i professionisti associati, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, nonché i soci di società di capitali “trasparenti”.
     
    Coloro che  beneficiano della proroga , titolari di partita IVA, possono presentare  la dichiarazione IVA relativa al 2015 in forma unificata con il modello UNICO 2016 ; ove non avessero ancora effettuato il versamento del saldo IVA relativo allo scorso anno:
     
    - l’importo dovuto deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2016 (termine ordinario di versamento del saldo IVA 2015) e fino al 16 giugno 2016 (termine ordinario per i versamenti di UNICO 2016).
     
    Quindi dell’1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio e 17 maggio-16 giugno); per effetto della proroga non è invece dovuto un ulteriore 0,4% per il periodo 17 giugno-6 luglio;
     
    - sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,2% è invece dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 7 luglio al 22 agosto 2016 (la maggiorazione totale applicabile al saldo IVA è quindi pari all’1,6048%).
     
    Possono beneficiare della proroga al 22 agosto, con la maggiorazione dello 0,4%, anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, ma solo per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale.
     
    Si ricorda che i soci devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell’ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016.
     

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