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Efficienza energetica : proroga e novità

  • di Luigi Mondardini

    La legge di Stabilità 2017 ha prorogato le agevolazioni fiscali.

    Si tratta degli  interventi di efficientamento energetico relativi agli immobili; in alcuni casi poi state introdotte  alcune vere e proprie nuove detrazioni.
     
    In generale l’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di efficientamento energetico operati sugli immobili è stata prorogata, sempre nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2017.
     
    Ciò che rileva ai fini dell’agevolazione :
     
    - per le persone fisiche, i liberi professionisti e gli enti non commerciali occorrerà è la data dell’effettivo pagamento delle fatture (criterio di cassa)
     
    - per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal momento di pagamento delle fatture (criterio di competenza).
     
    La proroga al 31 dicembre 2017 interessa anche le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari  sostenute dal 1° gennaio 2015 sino a fine 2017, per un valore massimo di detrazione di euro 60.000.
     
    È stata inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2021, sempre nella misura del 65%, la detrazione per efficienza energetica relativa agli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali  o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio .
     
    Per i  soggetti c.d. “incapienti” ovvero coloro che, rientrando nella c.d. “no tax area” e  non hanno modo di beneficiare del risparmio fiscale non avendo alcuna imposta netta su cui fruire della detrazione,  viene prevista la possibilità di optare per la cessione della detrazione stessa a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi di efficientamento energetico condominiale.
     
    La  novità sostanziale  del 2017 in tema di risparmio energetico consiste nell’introduzione di incentivi più  rilevanti  per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini.
     
    La  detrazione viene  incrementata al 70% o al 75% in presenza delle  condizioni di  legge e precisamente :
     
    - la detrazione spetta con l’aliquota del 70%, in luogo dell’ordinaria del 65%, a condizione che l’intervento interessi l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (come, ad esempio, nel caso in cui l’edificio venga dotato del “cappotto termico”).
     
    - La detrazione viene invece incrementata al 75% (in luogo del 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015.
     
    Le nuove detrazioni aumentate al 70% e al 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 
     
    Anche le detrazioni maggiorate  possono, su opzione dei beneficiari dell’agevolazione, essere trasformate in credito cedibile ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di ulteriore e successiva cessione del credito.
     
    Si ricorda che:
     
    - i pagamenti dovranno essere effettuati con lo speciale bonifico bancario o postale (nel caso dei titolari di redditi di impresa il pagamento potrà essere effettuato anche con altri mezzi di pagamento, a condizione che il contribuente sia in grado di fornire prova della spesa con idonea documentazione)
     
    - la detrazione viene obbligatoriamente fruita in 10 anni, con rate di pari importo. 
     
    - Inoltre, al fine di fruire della detrazione, gli interventi dovranno essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su loro porzioni) già esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
     
    Restano  invariati i limiti massimi di detrazione usufruibile: 
     
    - euro 100.000 per le riqualificazioni energetiche degli edifici
    - euro 60.000 per gli interventi sull’involucro degli edifici (ad esempio, pareti, finestre, compresi gli infissi)
    - euro 60.000 per l’installazione dei pannelli solari
    - euro 30.000 per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
    - euro 60.000 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari
    - euro 30.000 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
     
     
     
     
     
     
     
     

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