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Efficienza energetica: l’ENEA avvia i controlli

  • di Luigi Mondardini

    Si verificano i requisiti per poter usufruire delle detrazioni fiscali

    Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sono state prorogate a tutto il 31 dicembre 2018 per gli interventi singoli e al 31 dicembre 2021 per quelli sulle parti comuni condominiali.

    Se per alcuni interventi (sostituzione di serramenti e di schermature solari)  è sufficiente una autocertificazione, viceversa in generale occorre una attestazione di un professionista abilitato.

    Tale dichiarazione deve certificare il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e contenere , se del caso, una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.

    L’ENEA deve effettuare  controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e modalità disciplinate da un apposito decreto ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

    I controlli riguarderanno sia l’esame della documentazione che le verifiche  sul posto.

    Innanzitutto l’ENEA entro il 30 giugno di ogni anno (ma tale termine per il 2018 è destinato a essere prorogato) elabora un programma di controlli a campione sulle istanze trasmesse all’ENEA attraverso l’apposito portale relative a lavori conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

    La scelta del campione avviene sulla base di alcuni criteri: gli interventi  che hanno diritto ad una maggiore aliquota; le  istanze che presentano la spesa più elevata; le  istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

    L’ENEA comunica, per ogni istanza oggetto di controllo, l’avvio del procedimento mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione ( o all’amministratore del condominio) , sulla base dell’indirizzo comunicato all’atto della trasmissione dei dati.

    Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario ovvero l’amministratore invia, tramite PEC indirizzata a enea@cert.enea.it ed in formato PDF, la documentazione prevista per le varie tipologie di interventi sulla base delle indicazioni riportate nelle schede tecniche sul sito dell’ENEA, salvo che la stessa non sia già stata inviata.

    L’ENEA si riserva 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del controllo al beneficiario.
     

    L’accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui la documentazione, anche a seguito di integrazioni, risulti carente oppure non risultino soddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dalla norma.

    I controlli in situ saranno preceduti da una comunicazione, tramite raccomandata o PEC, che dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il sopralluogo.

    Una volta terminati gli accertamenti l’ENEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate una relazione funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio.

    Sarà la stessa Agenzia che, valutata la documentazione, provvederà se del caso a emettere il provvedimento di diniego.


    L’ENEA infine provvederà a segnalare ai corrispondenti ordini di appartenenza dei professionisti firmatari le eventuali discordanze al fine di attivare nei loro confronti le azioni di responsabilità.

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