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Effetto retroattivo degli studi di settore

  • di Luigi Mondardini

    Gli studi evoluti non possono essere applicati ai periodi d’imposta precedenti la loro approvazione.

    Le risultanze degli studi di settore evoluti, se  più favorevoli al contribuente ed a richiesta dello stesso in sede di contraddittorio, non possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento con riguardo a periodi d’imposta precedenti al 2014.

    Lo chiarisce la Circolare n. 20/E del 13 luglio scorso, circa le novità in materia di studi di settore applicabili nel periodo d’imposta 2016.

    Contraria alla posizione dell’Agenzia delle Entrate,  è la Suprema Corte, la quale con la sentenza n. 14899 del 13 giugno 2016, ha dettato il principio secondo il quale è giustificata l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile.

    La non retroattività degli studi dipende dal fatto che i  risultati tengono conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, esistenti in modo differente in annualità precedenti rispetto al 2016.

    Il contradditorio con il contribuente   resta centrale  essendo  proprio il contraddittorio l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente la stima operata dallo studio di settore applicato.

    In sede di contraddittorio l’Ufficio dovrà attentamente valutare l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio.

    Tuttavia poiché lo  studio evoluto contiene i correttivi di crisi aggiornati al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, non  può essere utilizzato  per rideterminare, in contraddittorio, l’ipotesi di pretesa tributaria basata sulle risultanze degli studi di settore relativa ad annualità precedenti al 2016.

    In ogni caso rispetto a tale regola generale sussistono delle eccezioni.


    E cioè la possibilità di utilizzare gli studi revisionati anche per l’annualità 2014, qualora, in fase di accertamento, il risultato dello studio sia più favorevole al contribuente e sempre su richiesta di quest’ultimo in costanza di contraddittorio.

    Quindi in caso di invito al contraddittorio relativo al periodo d’imposta 2014,  se lo studio evoluto approvato per il 2016  risultasse  più favorevole, potrà essere utilizzato quest’ultimo.

    In ogni caso, lo studio evoluto può essere applicato anche alle annualità precedenti il 2014 anche se emergono anomalie nei predetti indicatori, purché il contribuente fornisca chiarimenti in merito al fatto che l’incoerenza non derivi dall’infedeltà delle informazioni utilizzate per il calcolo ovvero da insufficienze produttive dell’azienda.

    In sintesi si ricorda che: gli studi evoluti per il periodo d’imposta 2014, possono applicarsi retroattivamente per l’annualità 2012; gli studi evoluti per il periodo d’imposta 2015, possono applicarsi retroattivamente per l’annualità 2013; gli studi  per il periodo d’imposta 2016, possono applicarsi retroattivamente per l’annualità 2014.

     

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