La detrazione sotto forma di sconto.
Il decreto “crescita” prevede la possibilità di trasferire le detrazioni tramite lo sconto da parte del fornitore.
Il trasferimento del bonus non è comunque consentito a soggetti diversi rispetto al fornitore/prestatore degli interventi; inoltre non consente un ulteriore trasferimento del credito d’imposta da parte del fornitore a terzi soggetti.
In tal modo per le imprese non sarà facile gestire la procedura; infatti poche avranno la necessità di usare crediti d’imposta così rilevanti.
Si dovrà chiarire la destinazione dell’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno, che, attualmente con la cessione “ordinaria”, può essere usata negli anni successivi e, quindi, non viene persa.
In sostanza dal momento in cui il DL “crescita” entrerà in vigore :
-
i committenti potrebbero richiedere uno sconto sul corrispettivo dovuto
-
per un importo pari alle detrazioni fiscali
-
al fornitore che ha effettuato gli interventi e che ha concesso lo sconto, gli verrà riconosciuto un «credito d’imposta da utilizzare in compensazione;
-
la compensazione avverrà in cinque quote annuali di pari importo e non in dieci anni ( come per le «cessioni del credito») in F24 per pagare debiti tributari o contributivi.
-
Non si applicherà il limite generale dei 700mila euro per le compensazioni annuali né del limite dei 250mila euro per i crediti d’imposta nel quadro RU.
Allo stato attuale del testo del decreto tuttavia non è possibile coinvolgere soggetti diversi rispetto al fornitore/prestatore degli interventi e non è possibile per il fornitore effettuare un’ulteriore cessione a terzi del credito d’imposta.