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Ecobonus: cessione del credito

  • di Luigi Mondardini

    Ambito dei soggetti interessati ed enti che vi rientrano.

    L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11/E del 18 maggio fornisce chiarimenti  in seguito alle modifiche normative introdotte dall’ultima legge di bilancio 2018 alla disciplina dell’agevolazione.
     
    Con il provvedimento 28 agosto 2017 erano  già state  definite  le modalità operative per la cessione del credito, allora limitata solo alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.
     
    La possibilità di cedere il credito riguarda teoricamente tutti i beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta, cioè tutti coloro che sostengono le spese, compresi quelli che non potrebbero fruire della detrazione perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
      
    Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, oltre ai fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi agevolabili, il provvedimento faceva riferimento anche gli “altri soggetti privati” (persone fisiche e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata) e “banche e intermediari finanziari” nelle sole ipotesi di cessione del credito da parte di contribuenti che ricadono nella no tax area.
     
    Con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, ora l’opportunità di cedere il credito corrispondente alla detrazione è stata estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo a quelli relativi alle parti comuni degli edifici.
     
    L’ultimo documento di prassi  chiarisce che la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria; per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. 
     
    Infine, l'Agenzia precisa che i comportamenti non conformi ai chiarimenti in esame (come, ad esempio, la cessione del credito ad altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione) messi in atto prima della pubblicazione della circolare, non saranno sanzionati.
     

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