lunedì 22 ottobre 2018
di Luigi Mondardini
Saldo e stralcio delle cartelle con tre aliquote
Le novità finali riguardano in particolare:
-il fatto che la presentazione della dichiarazione integrativa non coprirà più penalmente per gli eventuali “delitti” commessi.
-La non possibilità di regolarizzare , con l’integrazione, la mancata denuncia di beni e ricchezze detenute all’estero ( vedi quadro RW).
-Inoltre l’integrazione non sarà possibile neppure per ciò che riguarda le imposte dovute per gli immobili ubicati all’estero e le imposte dovute sulle attività finanziarie ( IVIE e l’IVAFE)
Più specificatamente:
-non saranno coperti i reati di dichiarazione infedele, omesso versamento dell’Iva ( ipotesi peraltro non rilevante stante le attuali soglie previste per integrare il reato) e delle ritenute.
-E’ stata anche eliminata la “protezione” penale dai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. Sono state così cancellate tutte le esimenti penali.
Per quanto riguarda il saldo e stralcio delle cartelle di pagamento per coloro che si trovano in difficoltà economiche, la somma da pagare, rispetto al debito risultante dalla cartella, sarà pari, a seconda dei casi, al 6, al 10 o al 25%.
Il “saldo e stralcio” richiede la regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi e riguarda coloro che nel corso degli anni non sono riusciti a saldare il conto con il fisco. Sarà anche previsto il beneficio della rateazione con la possibilità di pagare in 10 rate mensili.
Il ruolo che assumerà l’indicatore ISEE sarà fondamentale. Per fruire del c.d. “saldo e stralcio” non potrà superare la soglia di 30.000 euro, con la previsione di almeno due deroghe , essendo ammessi in alcuni casi al beneficio anche i contribuenti che raggiungono un valore dell’indicatore ISEE fino a 40.000 euro o 60.000 euro.
Per le imprese è previsto anche l’utilizzo di ulteriori indicatori: il confronto tra debiti e valore della produzione e l’indice di liquidità.
A parte l’eliminazione dello copertura per le violazioni penali, il testo del decreto dovrebbe essere rimasto pressoché immutato con la possibilità di beneficiare della presentazione della dichiarazione integrativa speciale.