>

D.L: 157: novità per Sconto in fattura e cessione dei crediti

  • di Luigi Mondardini

    Occorre fare chiarezza.

    110%: visto anche per la dichiarazione dei redditi

    L’art. 1  del decreto, prevede l’obbligo di apposizione del visto di conformità per tutti gli interventi che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110% anche se il beneficio fiscale viene fatto valere nella dichiarazione dei redditi.

    Si ricorda che in precedenza  l’apposizione del visto era necessaria solo nel caso in cui  contribuente intendesse avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura.


    Peraltro è previsto che : “In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intende utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto viso di conformità”.


    Quindi :

    -        se il contribuente si avvale della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi precompilata e indica la detrazione del 110% nel modello dichiarativo, in cinque quote annuali, può fruire del beneficio senza l’apposizione del visto di conformità.

    -        Tuttavia tale semplificazione non vale per tutti: i contribuenti esercenti attività d’impresa e arti e professioni, non possono presentare la dichiarazione precompilata. Costoro  saranno di fatto obbligati all’apposizione del visto di conformità anche se beneficeranno della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi.

    Attestazione di congruità delle spese:

    L’art. 1 del decreto modifica  anche il comma 13 dell’art. 119 del medesimo D.L. n. 34/2020.

    In particolare:

    -        Si prevede che  anche per i “bonus minori”  ( le spese relative al recupero del patrimonio che danno diritto alla detrazione del 50%,  bonus facciate del 90%,  sismabonus pari al 50 – 70 – 75 – 80 – 85%)  occorra  l’attestazione di congruità delle spese, a cura dei tecnici abilitati.

    -        Questo adempimento sarà necessario per ogni tipologia di bonus, qualora il contribuente intenda avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura. Invece, ad eccezione delle detrazioni che danno diritto al 110%, l’attestazione della congruità non sarà necessaria qualora il beneficio della detrazione sarà fatto valere all’interno della dichiarazione dei redditi.

    Questa novità determina di fatto  il “blocco temporaneo” della possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura.

    Se l’Agenzia delle Entrate ha approvato con il provvedimento n. 312528 il nuovo modello per comunicare l’opzione dello sconto in fattura e per la cessione del credito,  le disposizioni di attuazione non sono ancora complete.

    Infatti, oltre alla attestazione di congruità, sarà necessario tenere conto anche dei “valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica”.

    Per il momento, però, il decreto non è stato ancora approvato e i contribuenti che hanno programmato di comunicare nei prossimi giorni l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito si troveranno inevitabilmente in difficoltà.


    Si è poi in attesa di sapere  se  le novità introdotte  e quindi l’attestazione di congruità, non siano applicabili per le spese sostenute prima del 12 novembre 2021, cioè anteriormente all’entrata in vigore del decreto.

    Visto di conformità:

    Viene inoltre  esteso l’obbligo del visto di conformità anche ai casi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

    Quindi occorre il visto  non solo se i beneficiari della detrazione vorranno fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL Rilancio per la cessione del credito/sconto in fattura ma  anche nel caso in cui la detrazione venga utilizzata dai medesimi a riduzione delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione fiscale annuale.

    Ma c’è un’ulteriore novità : il visto di conformità viene  previsto anche alle ipotesi in cui l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura sia relativa alle detrazioni fiscali collegate ai  bonus edilizi o energetici tradizionali.

    In sostanza, la norma estende l’apposizione del visto anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% laddove il contribuente decida di fruire dei medesimi mediante cessione del credito/sconto in fattura.



     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link