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Dividendi e plusvalenze: cambia l’imponibile

  • di Luigi Mondardini

    Dal 2017 (per i soggetti “solari”) è stata ridotta l’aliquota IRES dal 27,50% al 24%.

    A seguito di questa riduzione, per mantenere invariato il livello complessivo di tassazione di società  e  socio), il DM 26.5.2017 , pubblicato sulla G.U. 11.7.2017 n. 160,  ha rideterminato la percentuale di imponibilità:

    -          dei  dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori (artt. 47 e 68 co. 3 del TUIR) e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF (artt. 58 co. 2 e 59 del TUIR);  

    -          degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

    Ai sensi dell’art. 1 del DM 26.5.2017, gli utili prodotti dai soggetti IRES a partire dal­l’eser­cizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 concorrono per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori (art. 47 del TUIR) o dei soggetti IRPEF imprenditori (art. 59 del TUIR).

    Per i medesimi soci percettori, tuttavia, restano ancora valide le percentuali di imponi­bi­lità: del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007; del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016.

    Il DM 26.5.2017 interviene anche sulla percentuale di imponibilità dei dividendi perce­pi­ti dagli enti non commerciali. Per questi ultimi, viene previsto che i dividendi percepiti, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito impo­ni­bi­le nella misura del 100% del loro ammontare; per i dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2016, resta ferma la concorrenza alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.

    Il DM 26.5.2017 prevede una presunzione di favore in caso non sia specificato l’eser­ci­zio di “formazione” degli utili distribuiti ai soci in forma di dividendi.

    Si stabilisce che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2016, agli effetti della tassazione del soggetto parte­ci­pante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati:

    -          con utili prodotti dal soggetto IRES partecipato fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (ossia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 40%);

    -          successivamente, con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (os­sia, con utili che concorrono al reddito del socio per il 49,72%).

    L’incremento e la riduzione delle riserve di utili formate con utili prodotti nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 saranno indicati nell’apposito “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello REDDITI SC.

    Per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate de­te­nu­te al di fuori dal regime di impresa, la nuova quota di imponibilità sarà pari al 58,14% a partire dalle plusvalenze realizzate dall’1.1.2018.

    Resta ferma l’imponibilità nella misura del 49,72% per le plusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente all’1.1.2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

    Per le plusvalenze realizzate in regime di impresa con i requisiti per l’applicazione della participation exemption, viene introdotta una percentuale di esenzione del 41,86%.

    La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.

    Per espressa previsione normativa, le suddette novità non si applicano ai soggetti indicati all’art. 5 del TUIR (snc, sas, società semplici, associazioni professionali, ecc.).

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