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Distribuzione degli utili ai soci: la delibera e gli oneri

  • di Luigi Mondardini

    Registrazione del verbale di distribuzione.

    Con la chiusura del bilancio d’esercizio viene evidenziato il risultato dell’esercizio che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per la scelta della relativa destinazione.

    Di conseguenza  in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio ; a  seconda del risultato conseguito, le possibili scelte possono essere così sintetizzate:

    • In caso di utile: accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale), accantonamento a riserva (statutaria, straordinaria ecc.)
    • copertura perdite esercizi precedenti
    • riporto a nuovo
    • distribuzione ai soci,

    In caso di Perdita, la stessa potrà essere rinviata  all’esercizio successivo o deliberata la copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a patrimonio netto

    La tassazione degli utili.

    in linea generale, dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti ai soci sono tassati nell’anno di percezione con ritenuta a titolo d’imposta del 26% operata dalla società, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.

    Tuttavia è bene ricordare che per le partecipazioni qualificate la tassazione al 26% si applicherà per gli utili prodotti dal 2018, mentre per gli utili prodotti fino al 2017 opererà una disposizione transitoria .

    In pratica:

    • Per gli utili distribuiti nei confronti di persone fisiche che si sono formati nel 2018, la società che distribuisce applica l’imposta sostitutiva del 26% prescindendo dal fatto che le partecipazioni siano qualificate o meno.
    • Per gli utili distribuiti a soci di capitale nulla cambia, la ritenuta non deve essere applicata e la società tasserà i dividendi facendoli concorrere al reddito per il 5% (abbattimento 95%).
    • Per gli utili distribuiti a soci società di persone nulla cambia e la tassazione si applicherà su una base imponibile pari al 58,14%.

    La  Legge di bilancio 2018 ha previsto una disposizione transitoria in base alla quale "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017".

    Così ad  esempio su utili prodotti nel 2017, e deliberati nel quinquiennio 2018 - 2022, la società non dovrà applicare la ritenuta del 26% in quanto i dividendi concorreranno al reddito complessivo nella misura del 58,14%.

     

    La procedura.

    In caso di approvazione del bilancio con distribuzione dell’utile dell’esercizio, il relativo verbale deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 euro.

    L’Agenzia delle Entrate con  Circ. 18/E del 28.5.2013 ha precisato che il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso.

    Pertanto una volta che l'assemblea ha deliberato la distribuzione degli utili ai soci occorre procedere come segue:

    1. Trascrivere il verbale di deliberazione di distribuzione degli utili nel libro dei verbali di assemblea per le Spa e nel libro delle decisioni dei soci per le Srl.

     

    1. Predisporre 2 copie del verbale in bollo, firmate in originale e applicare una marca da bollo di 16,00 euro ogni quattro facciate o 100 righi.

     

    1. Effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 tramite mod. F23, utilizzando il codice tributo 109T e causale RP 2018.

     

    1. Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio che delibera anche la distribuzione degli utili , il verbale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, mediante predisposizione del modello 69 allegando il libro verbale assemblea (da mostrare in visione), le 2 copie del verbale in bollo, nonché la ricevuta del versamento dell'imposta di registro.

     

    1. Entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio, la delibera di distribuzione di utili, se contestuale all’approvazione del bilancio dovrà essere depositata presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, insieme al Bilancio e la Nota integrativa.

     

     

    Essendo il verbale assembleare di approvazione del bilancio in cui si prevede una distribuzione di utili soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, occorrerà dare prova dell'assolvimento di tale registrazione  con i relativi allegati.

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