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Disciplina TASI: aspetti generali

  • di Luigi Mondardini

    La TASI è stata introdotta, a decorrere dal 2014.

    Per il calcolo del saldo  IMU/TASI occorre prendere a riferimento le aliquote nonché le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2017, a condizione che le relative delibere siano state inviate al Ministero dell’economia, entro il 16 ottobre 2017 (il 14 cade di sabato), e lo stesso abbia provveduto alla loro pubblicazione entro il termine del 30 ottobre 2017.
     
    Se il Comune non ha inviato la propria deliberazione entro il 16 ottobre 2017, per la seconda rata dell’imposta occorrerà considerare le aliquote approvate nel 2016
     
    La L. 147/2013 inserisce la TASI come  imposta facente parte, insieme all’IMU e  TARI della IUC.  
     
    Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli.
     
    L’abitazione principale , soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, con la  Legge 208/2015 è divenuta esclusa.
     
    L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. 
     
    In quest’ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, il quale verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento comunale oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%.
     
    Per nozione di abitazione principale rilevante ai fini TASI si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti.
     
    La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale , proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante.
     
    I due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del titolare del diritto reale. 
     
    In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.
     
     

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