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Dilazione dei ruoli: nuova riammissione

  • di Luigi Mondardini

    Approvato definitivamente il Ddl. n. 2495, di conversione in legge: concessa ulteriore riammissione alla dilazione dei ruoli.

    I  debitori che, alla data del 1° luglio 2016, sono decaduti da una dilazione ex art. 19 del DPR 602/73 concessa in data antecedente o successiva al DLgs. 159/2015  possono nuovamente rateizzare l’importo per un massimo di 72 rate. Deve  trattarsi di un debitore decaduto dopo il 15 ottobre 2015 e sino al 1° luglio 2016.
     
    Rimangono però salvi i piani di dilazione straordinaria già concessi, ovvero sino ad un massimo di 120 rate mensili.
     
    Come nelle riammissioni passate, non serve dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l’importo da rateizzare.
     
    Differentemente dalla riammissione ex L. 208/2015, che presupponeva la sola ripresa dei pagamenti entro la fine del maggio scorso, occorre questa volta una richiesta da inviare alle Entrate a pena di decadenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
     
    In merito alla decadenza, essa si verifica con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
     
    Viene inoltre  innalzato da 50.000 euro a 60.000 euro il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa da Equitalia su semplice richiesta di parte, senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria.
     
    Per gli importi superiori, invece, occorrerà produrre idonea documentazione, ovvero la dichiarazione ISEE per le persone fisiche e i prospetti degli indici di bilancio per le società.
    Infine, viene riproposta la riammissione alla dilazione per coloro i quali sono decaduti da una dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza .
     
    Viceversa rimane l’impossibilità  di accesso  alla dilazione per  i contribuenti decaduti a seguito di definizione degli avvisi bonari, mediazione e conciliazione giudiziale.
     
    Differentemente dalla riammissione ex L. 208/2015, che presupponeva la sola ripresa dei pagamenti entro la fine del maggio scorso, occorre questa volta una richiesta da inviare alle Entrate a pena di decadenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
     
    Bisogna però prestare attenzione al fatto che la riammissione non è circoscritta, come in passato, alle sole imposte dirette.
     

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