Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 18.12.2015.
Secondo il comunicato stampa CNDCEC del 23.12.2015 va salvaguardata la posizione dei contribuenti che, dall'1.10.2015 al 18.12.2015, hanno eseguito il ravvedimento sulla dichiarazione infedele in maniera diversa.
In particolare:
- per coloro che hanno pagato, per la violazione dichiarativa, 25,00 euro e non 28,00 euro, ferma restando l'impossibilità di disconoscere il ravvedimento, sarebbe bene precisare che l'integrazione del versamento di 3,00 euro possa avvenire entro sessanta giorni dal comunicato, quindi entro il 16.2.2016;
- per i contribuenti che,viceversa, si sono ravveduti calcolando la riduzione a 1/9 sul 100% dell'imposta o sul 200% (applicando l'art. 1 del DLgs. 471/97 o l'art. 12 del DL 78/2009), sarebbe opportuno, mediante introduzione di apposito rigo nel quadro RX del modello UNICO 2016, ammettere la compensazione delle sanzioni pagate in eccesso.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, per la dichiarazione tardiva, ravvedibile, se il contribuente, entro il 30.9.2015, non ha presentato la dichiarazione, deve, entro il 29.12.2015:
- presentare la dichiarazione; versare 25,00 euro per la dichiarazione tardiva; pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% da tardivo versamento ridotte per effetto del ravvedimento.
Invece, l'art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 post L. 190/2014 disciplina ora il ravvedimento sulle violazioni dichiarative sanate nei 90 giorni, con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
Per questa ragione, viene meno la tesi che aveva equiparato, ai fini del ravvedimento, la dichiarazione infedele sanata nei 90 giorni ad una dichiarazione tardiva (circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2010 n. 11).
La situazione rientra nell'art. 8 del DLgs. 471/97, e la sanzione su cui applicare la riduzione è pari a 258,00 euro.
Quindi per le violazioni dichiarative commesse nell'ambito del modello UNICO 2015 presentato entro il 30.9.2015, entro il 29.12.2015 il contribuente, per ravvedersi, deve:
- ripresentare la dichiarazione correttamente;
- versare 28,00 euro (258/9) per la violazione dichiarativa;
- pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% da tardivo versamento ridotte per effetto del ravvedimento