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Dichiarazione tardiva entro il 29 gennaio 2018

  • di Luigi Mondardini

    Si sana l’omissione con 25 euro di sanzione.

    Scaduto il termine del 31 ottobre, i contribuenti possono rimediare l’omissione  presentando una dichiarazione “tardiva” entro il 29 gennaio 2018.
     
    La dichiarazione tardiva è comunque una dichiarazione validamente presentata.
     
    Avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, si può beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione comminata; quindi  la tardività della presentazione potrà essere sanata con il versamento della sanzione ridotta a 1/10 (€ 25,00) per ogni modello dichiarativo. 
     
    Tuttavia la presentazione della dichiarazione Redditi o Irap 2017 nel mese di gennaio 2018 determina lo slittamento di un anno dei termini di accertamento.
     
    Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione nel termine ordinario (31 ottobre 2017) e nemmeno entro i 90 giorni successivi (29 gennaio 2018), la dichiarazione si considera omessa.
     
    Altro caso è quello della dichiarazione “ correttiva ” che può essere presentata se il  contribuente ha già validamente presentato la sua dichiarazione, ma ha poi  riscontrato nella stessa errori od omissioni. 
     
    Entro il termine del 31 ottobre si potrà dunque presentare  una dichiarazione correttiva  senza  alcuna sanzione. 
     
    Oltre il 31 ottobre si potrà correggere la dichiarazione già inoltrata con una “integrativa”  salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
     
    In particolare: 
     
    - qualora la dichiarazione integrativa sia presentata dal contribuente entro novanta giorni dalla scadenza, dunque entro il 29 gennaio 2018, la dichiarazione si considera irregolare.  Se la rettifica è a sfavore, la sanzione irrogabile è di 250 euro  ravvedibile con il conseguente versamento di 27,50 euro . Naturalmente  l’eventuale omesso versamento delle imposte, dovrà comunque essere sanato. 
     
    - Se la dichiarazione integrativa, invece, risulta a favore del contribuente, il credito emergente può essere immediatamente utilizzato in compensazione. In questo caso non si applicano sanzioni. 
     
     
    - Se invece il contribuente presenta la dichiarazione integrativa dopo il 29 gennaio 2018 e  sia a suo  sfavore , è prevista l’applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele pari al 90% della maggiore imposta dovuta, ravvedibile con la riduzione a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda del momento in cui si opera il ravvedimento.
     

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