Possibile detrarre l’imposta a credito nel Modello IVA 2018 relativo al 2017.
Dalla revisione degli articoli 19 e 25 del D.P.R. 633/1972 e tenuto conto della Circolare 1/E 2018, ne consegue che fino al 30 aprile 2018, termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA, sia possibile contabilizzare tardivamente le fatture di acquisto relative al 2017 e ricevute in tale anno.
Decorso tale termine l’IVA sarà persa, salvo la possibilità di presentare una dichiarazione IVA integrativa.
Vediamo le implicazioni pratiche, considerando le seguenti situazioni.
Prima ipotesi: fattura relativa ad acquisto di merce effettuato nel mese di dicembre 2017, datata 18 dicembre 2017, e ricevuta in pari data.
La fattura è stata annotata sul registro IVA acquisti il giorno 20.12.2017.
Conseguenze:
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la fattura confluisce normalmente nel quadro VF del Modello IVA 2018, poiché è relativa al 2017 ed è stata annotata nel medesimo anno sul registro IVA acquisti.
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l’imponibile concorre al volume delle operazioni passive e l’IVA concorre al rigo IVA detratta nel periodo di dicembre 2017, o quarto trimestre 2017, poiché ha concorso alla liquidazione IVA di tale periodo.
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Nello spesometro la fattura viene trasmessa con i dati relativi al secondo semestre 2017 .
Seconda ipotesi: fattura relativa ad acquisto di merce effettuato nel mese di dicembre 2017, datata 22 dicembre 2017, e ricevuta il 12 gennaio 2018.
La fattura non può essere annotata sul registro IVA acquisti prima della sua ricezione e solo a seguito della registrazione è possibile portare in detrazione l’imposta.
La fattura viene quindi registrata in data 12 gennaio 2018, e concorre alla liquidazione di tale mese (o trimestre), a nulla rilevando il fatto che sia datata 2017.
Conseguenze:
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la fattura confluirà nel quadro VF relativo all’anno 2018 del Modello IVA 2019, poiché è stata ricevuta nel 2018.
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l’imponibile concorre al volume delle operazioni passive e l’IVA concorre al rigo IVA detratta nel periodo di ricezione e annotazione, ovvero gennaio 2018 o primo trimestre 2018, poiché concorre alla liquidazione IVA di tale periodo. N
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nello spesometro la fattura sarà trasmessa con i dati relativi al primo trimestre o primo semestre 2018.
Terza ipotesi : fattura relativa ad acquisto di merce effettuato nel mese di dicembre 2017, datata 18 dicembre 2017, e ricevuta il giorno 23 dicembre.
La fattura tuttavia viene annotata il 25 febbraio, ma nella consapevolezza che era stata ricevuta nel 2017.
In questo caso si recupera l’IVA in dichiarazione annuale relativa al 2017.
Conseguenze:
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la fattura dovrà essere annotata sul registro IVA 2018 ma in apposito sezionale in modo da individuarla come una fattura ricevuta nel 2017 ma annotata tardivamente nel 2018, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017.
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L’Iva relativa a tale fattura può essere recuperata in detrazione solo andando a considerarla nel quadro VF della dichiarazione IVA relativa al 2017 (Modello IVA 2018). Ai fini della liquidazione IVA del mese di febbraio 2018 o del primo trimestre 2018, tale imposta non deve essere considerata nelle somme a credito, in quanto viene già scomputata nella dichiarazione IVA relativa al 2017. I
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In dichiarazione IVA la fattura dovrà essere considerata nel quadro VF relativo all’anno 2017 del Modello IVA 2018, poiché è stata ricevuta nel 2017 per quanto contabilizzata “tardivamente” nel 2018. Solo così l’imposta potrà essere portata in detrazione.
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Ai fini della liquidazione periodica ,l’imponibile e l’imposta relative alla fattura registrata nel 2018 certamente non concorrono ai dati che sono già stati trasmessi relativamente al quarto trimestre 2017. Considerato che l’imposta non influisce sulla liquidazione del periodo 2018, occorre da parte dell’Agenzia un chiarimento se l’imponibile debba concorrere al monte delle operazioni passive registrate nel periodo.
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Nello spesometro la fattura sarà trasmessa con i dati relativi al primo trimestre o primo semestre 2018, poiché i dati delle fatture ricevute devono essere trasmessi avendo quale riferimento, per le fatture passive, alla data di annotazione sui libri IVA.
Considerate le ipotesi suindicate, emergono evidenti disallineamenti tra le liquidazioni periodiche , lo spesometro e la dichiarazione IVA.