Termine di presentazione: 30 aprile 2018.
I modelli dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2018 con riferimento alla dichiarazione IVA relativa all’anno 2017.
Inoltre, è stato approvato il modello IVA 74 bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa (provv. n. 10671/2018).
La principale novità del modello IVA riguarda la possibilità, per i soggetti passivi, di non compilare il quadro VH nella misura in cui abbiano trasmesso correttamente i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA entro i termini di legge.
Si ricorda che per il 2017 manca la sola comunicazione delle liquidazioni riferite al quarto trimestre, da effettuare entro il 28 febbraio 2018.
In ogni caso si compilerà il quadro VH qualora si intendano inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Per coloro che chiuderanno la dichiarazione annuale a credito, sono mutati i termini entro i quali è possibile compensare il credito IVA, per importi superiori a 5.000 euro.
Ora è possibile utilizzare il credito in compensazione “orizzontale”, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito ( anziché il 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello).
Per coloro che hanno la dichiarazione annuale a debito, invece, dovrà essere versato il saldo IVA entro il termine del 16 marzo 2018 ovvero avvalendosi del differimento al 30 giugno ( 2 luglio) con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (quindi pari all’1,6%, per il differimento al 30 giugno).
Inoltre, è ammesso un secondo differimento applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi.
Per le imprese che potrebbero applicare naturalmente il regime di contabilità semplificata, l’opzione per la contabilità ordinaria è ora vincolante per un triennio.
L’opzione, che si attua mediante comportamento concludente, è comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva.
Quindi il rigo VO20, casella 1, deve essere barrato dalle imprese minori che hanno già optato per il regime ordinario dal 1° gennaio 2017.
Trascorso il triennio, la scelta può essere revocata, comunicando la scelta al rigo VO20, casella 2, della dichiarazione.