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Dichiarazione IVA alle prese con reverse charge

  • di Luigi Mondardini

    La dichiarazione IVA annuale 2016 è stato aggiornata in funzione del reverse charge .

    Il meccanismo del “reverse charge” prevede che  le  operazioni effettuate ai sensi dell’art. 17 co. 2, 5 e 6 del DPR 633/72, nonché ai sensi del successivo art. 74 co. 7 e 8 dello stesso DPR 633/72, siano  soggette all’applicazione del¬l’im¬posta secondo il meccanismo dell’inversione contabile.
     
    La legge di stabilità 2015 ha esteso l’ambito di applicazione del reverse charge sia nel settore energetico che nel settore edile;  con riferimento a quest’ultimo settore, la lettera a-ter) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 prevede ora l’appli¬cazione del meccanismo dell’inversione contabile anche per le “prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici”, rese nei confronti di soggetti passivi IVA.
     
    In base a tale meccanismo,  il cessionario o committente:
     
    - assolve l’imposta ,  soggetto passivo IVA, integrando la fat¬tura ricevuta (priva dell’indicazione dell’imposta), ovvero mediante l’emissione di un’autofattura.
     
    - è tenuto a registrare l’operazione sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite.
     
    Ai fini della dichiarazione IVA:
     
    - dal lato del  fornitore, l’operazione dovrà essere evidenziata nel quadro VE, rigo VE35, ri-servato alle operazioni attive effettuate con applicazione del reverse charge. 
     
    - In particolare nel campo  1 del rigo VE35 va indicato l’ammontare imponibile complessivo di tutte le o¬pe¬¬razioni effettuate con applicazione del reverse charge nell’anno 2015, mentre nei cam¬pi da 2 a 9 lo stesso importo deve essere suddiviso a seconda del tipo di operazione effettuata.
     
    Tale importo concorre alla determinazione del volume d’affari del soggetto prestatore, riportato nel rigo VE50, ma la relativa imposta non concorre alla determinazione dell’IVA a debito (nel quadro VL e nel rigo VX1), in quanto la stessa è assolta dal committente.
     
    - Per quanto riguarda il cessionario o committente che ha ricevuto la fattura – e l’ha integrata con la relativa imposta – deve rappresentare nella dichiarazione IVA annuale la doppia registrazione ef¬fettuata: 
     
    - quella effettuata nel registro IVA acquisti trova rappresentazione nel quadro VF, per cui il soggetto procederà a indicare nei righi da VF1 a VF11 l’imponibile e l’imposta relativi all’operazione, secondo l’aliquota IVA corrispondente; 
     
    - quella effettuata nel registro IVA vendite trova rappresentazione nel quadro VJ, nel rigo corrispondente alla tipologia di operazione effettuata. L’annotazione effettuata nel registro IVA vendite per l’operazione di acquisto in reverse charge non va indicata nel quadro VE (tale quadro accoglie soltanto le operazioni attive che concorrono a formare il volume d’affari), bensì nel quadro VJ, nell’apposito rigo VJ17 di recente introduzione.
     
    L’eccedenza di credito IVA annuale maturata potrà essere: 
     
    - riportata in compensazione nell’anno successivo; 
    - compensata “orizzontalmente” con altri tributi, mediante modello F24, a norma dell’art. 10 del DL 78/2009; 
    - ceduta a seguito di opzione per il consolidato fiscale; 
    - ovvero richiesta a rimborso annuale ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 e dell’art. 38-bis del DPR 633/72. 
     
    Ai fini della richiesta di rimborso  deve essere soddisfatto (almeno) uno dei requi¬siti di cui all’art. 30 co. 2 del DPR 633/72. 
     
    In particolare, per i soggetti che hanno effettuato in prevalenza operazioni con il mecca¬nismo del reverse charge, l’IVA a credito può essere richiesta a rimborso sulla base del requisito della c.d. “aliquota media” di cui all’art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72. Tale disposizione consente al soggetto passivo di richiedere a rimborso l’ec¬ce¬den¬za di credito IVA:
     
     “quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che com¬portano l’effettuazione di operazioni con aliquote inferiori a quelle dell’imposta rela¬tiva agli acquisti e alle im¬portazioni computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17 co. 5, 6 e 7, nonché a nor-ma dell’art. 17-ter”.
     
    Il DL 250/95 ha in particolare  previsto che il requisito della c.d. “aliquota media” è soddisfatto quando il soggetto passivo effettua acquisti e importazioni con applicazione di un’aliquota me¬¬dia inferiore a quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%.
     
    Ai fini del requisito dell’aliquota media sono assimilate ad operazioni ad “aliquota zero” le operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2006 n. 37).
     
    I soggetti in possesso del suddetto requisito, nel campo 3 del rigo VX4, relativo alla cau¬sale del rimborso, indicano il codice “2”.
     
     
     
     
     

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