>

Dichiarazione IMU e TASI: entro il 30 giugno

  • di Luigi Mondardini

    Solo se sono intervenute variazioni rispetto a dichiarazioni già presentate

    Entro la fine di questo mese occorre presentare la dichiarazione ai fini IMU e TASI delle variazioni della consistenza immobiliare avvenute nell’anno 2015.
     
    Il modello di dichiarazione, unitamente ai modelli aggiuntivi, può essere:
     
    - consegnato direttamente al Comune;
    - spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del Comune (sulla busta della raccomandata deve essere apposta la dicitura “Dichiarazione IMU 2015”, nel caso in cui la dichiarazione si riferisca a variazioni intervenute nel 2015);
    - inviato telematicamente con posta certificata.
     
    L’obbligo di comunicazione scatta:
     
    - Nel caso in cui gli immobili godono di riduzioni o esenzioni di imposta per situazioni non conoscibili da parte del Comune 
     
    - Se il Comune non è in possesso delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento fiscale.
     
    In particolare l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI ed IMU già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
     
    In pratica:
    - tutte le variazioni soggettive e oggettive relative alle unità immobiliari sono riportate negli atti catastali e tali documenti sono pubblici e immediatamente consultabili. I dati catastali relativi agli immobili e le dichiarazioni riguardanti le modificazioni oggettive presentate in catasto tramite la procedura DOCFA, infatti, possono essere consultati dagli enti locali.
     
    Risulta invece da comunicare, ai fini IMU:
     
    - la perdita dell’agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
    - l’apposizione o la perdita del vincolo per i fabbricati di interesse storico o artistico
    - lo “status” di bene merce non locato
    - il terreno agricolo posseduto e coltivato da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola
    - l’immobile utilizzato attraverso un contratto di locazione finanziaria
    - lo status e la variazione del valore al 1° gennaio 2015 delle aree edificabili.
     
    Ai fini TASI  le informazioni presenti in archivi pubblici – es. anagrafe comunale, anagrafe tributaria, banca dati catastale – sono accessibili alle amministrazioni comunali o comunque vengono comunicate loro da altre amministrazioni.
    Pertanto non deve essere presentato alcun modello:
     
    - per gli immobili locati o affittati con contratti registrati, prorogati, ceduti o risolti successivamente alla data del 1° luglio 2010. A partire da tale data, vi è  l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali relativi agli immobili interessati da tali situazioni. 
     
    Inoltre, anche in relazione all’IMU (e quindi alla TASI) la dichiarazione non deve essere presentata quando il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, l’invio di una comunicazione ad hoc.
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link