Recenti chiarimenti: circolari n. 3/E/2016, n. 18/E/2016 e la risoluzione n. 68/E/2016.
La legge di riforma ha rivisto la detrazione IRPEF del 19% estendendo l’agevolazione alle spese per la frequenza:
- delle scuole dell’infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
La la nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
La detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente con una detrazione massima ottenibile per ciascun alunno pari a 76 euro (19% di 400 euro).
Altre agevolazioni riguardano:
Gli asili nido dove resta la detrazione IRPEF del 19% (art. 1 co. 335 della L. n. 266/2005) spettante per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato che comporta una detrazione fino a 120,08 euro.
Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione è sempre del 19% senza un limite massimo.
La circ. n. 3/2016 ha chiarito che rientrano in quest’ultima disciplina i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate:
• all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti);
• all’edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione);
• all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).
In relazione all’ambito applicativo della detrazione delle spese per l’istruzione, vi rientrano: le tasse (es. di iscrizione e di frequenza);i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica);i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
Per la mensa scolastica è stato chiarito che non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado; la detrazione spetta anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.La recente risoluzione n. 68/E/2016 riconosce nel novero delle spese di frequenza scolastica, le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il il pre-scuola e il post-scuola.
Per i servizi scolastici integrativi vi è così la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%prevista per le spese di frequenza scolastica.
Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico(scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.