Modificati i termini dal 2017.
Modificato l’articolo 19 del D.p.r. 633/1972 ; variano i termini entro i quali può essere detratta l’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati.
Secondo la previgente normativa, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo rispetto a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.
Ora potrà essere esercitato al massimo attraverso la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui esso è sorto.
Quindi per gli acquisti effettuati nel 2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2018 (termine per la presentazione della dichiarazione IVA per il 2017. )
Per quanto riguarda le fatture degli anni 2015 e 2016, non ancora annotate nel registro degli acquisti , sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che questa problematica può essere superata applicando due principi di ordine generale:
- il principio secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire (articolo 11 delle preleggi);
- il principio di irretroattività delle legge tributarie contenuto nell’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).
Il nuovo termine fissato dalla modifica all’articolo 19 del decreto IVA opera solo per le fatture emesse e ricevute nel 2017, senza penalizzare l’esercizio del diritto alla detrazione per le fatture 2015 e 2016.