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Detrazione IVA per le fatture di fine anno

  • di Luigi Mondardini

    Importante individuare il momento in cui è detraibile l’IVA.

    E’ determinante la data di ricezione da parte dell’acquirente / committente.

    Infatti:

    • se le  fatture sono state ricevute  entro il 31.12.2019, la relativa IVA è detraibile con la liquidazione di dicembre ovvero nell’ambito del mod. IVA 2020 relativo al 2019;
    • se viceversa nel 2020, la relativa IVA è detraibile con la liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo, nell’ambito del mod. IVA 2021 relativo al 2020.

    Per tali fatture non è possibile applicare la c.d. “retro-detrazione” della relativa IVA.

    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:

    – presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;

    – presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.

    Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all’acquirente /committente si verificano i suddetti 2 requisiti (ferma restando la necessità di provvedere all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

    L’ art. 14, DL n. 119/2018 ha aggiunto un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

    Tale previsione non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.

    Al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente.

    In particolare, è necessario distinguere tra:

    • fatture 2019 ricevute nel 2019;
    • fatture 2019 ricevute nel 2020.

    Per individuare il momento di ricevimento della fattura va considerato che:

    - se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella di messa adisposizione del cessionario / committente sul portale Fatture e Corrispettivi;

     - qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile) corrisponde alla data di presa visione / scarico del file fattura.

    L’Agenzia ha specificato che se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario e non la data a partire dalla quale la fattura è messa a disposizione del cessionario / committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

    Tale chiarimento potrebbe comportare uno “sfasamento” tra la data risultante nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia e la data rilevata dal sistema utilizzato dal contribuente, dovuto ai tempi tecnici di elaborazione / trasmissione dei file fattura.

     

    Se la fattura datata 2019 è stata ricevuta entro il 31.12.2019, l’imposta può essere detratta:

    - con la liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2019, previa annotazione nel registro degli acquisti (in tal caso la fattura va ricompresa nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre);

     

    • ovvero con la dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020), annotando la fattura entro il 30.4.2020 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.

     

    Nel caso in cui la ricezione della fattura si verifica nell’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione (data fattura), non trova applicazione la c.d.

    “retro-detrazione”, in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

    Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2019) è ricevuta l’anno successivo (2020), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2020).

    In altre parole, se la fattura datata dicembre 2019 è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2020, l’imposta può essere detratta:

    -  con la liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2020) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;

    - ovvero, da ultimo, con la dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. IVA 2021).

    In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2021 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2020.

    Tale situazione si riscontra non soltanto per le fatture datate 2019, emesse (inviate al SdI) entro il 31.12.2019 e ricevute dall’1.1.2020, ma anche per le fatture datate 2019 ed emesse (inviate al SdI) nei primi giorni del 2020 (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione / entro il giorno 15 del mese successivo).

    Esempio:

    • La ROSSI srl , per gli acquisti effettuati dalla NERI spa  il 12.12 e il 19.12.2019 (documentati con i relativi ddt), ha emesso (inviato al SdI) il 31.12.2019 la fattura differita datata 31.12.2019. Tale fattura è stata “consegnata” dal SdI alla NERI SPA il 3.1.2020. Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2019, per il fornitore l’IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2019.

    La NERI SPA  acquirente, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2020 (ancorché prima del 15.1), potrà detrarre la relativa IVA dalla liquidazione di gennaio 2020 (da effettuare entro il 16.2), previa annotazione nel registro degli acquisti.

    • La ALFA spa  per gli acquisti effettuati dalla BETA srl  il 20.12 e il 27.12.2019 (documentati con i relativi ddt), ha emesso (inviato al SdI) il 3.1.2020 l a fattura differita datata 31.12.2019. Tale fattura è stata “consegnata” dal SdI alla BETA srl  il 4.1.2020.

    Trattandosi di operazioni effettuate nel 2019, per il fornitore l’IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2019. La BETA srl , acquirente, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2020, potrà detrarre la relativa IVA dalla liquidazione di gennaio 2020 (da effettuare entro il 16.2), previa annotazione nel registro degli acquisti.

    • La BIANCHI srl , per l’acquisto effettuato dalla VERDI srl il 30.12.2019 ha emesso (inviato al SdI) il 30.12.2019 la fattura immediata (datata 30.12.2019). Tale fattura è stata “consegnata” dal SdI alla VERDI srl  il 31.12.2019. Trattandosi di un’operazione effettuata nel 2019, per il fornitore l’IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2019.
    • La VERDI srl , contribuente trimestrale, avendo ricevuto la fattura nel 2019, può annotarla nel registro degli acquisti entro il 31.12.2019 e quindi detrarla nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020). Tale fattura può essere annotata nel 2020, entro il 30.4, nell’apposito sezionale del registro degli acquisti riservato alle operazioni 2019, con detrazione della relativa IVA nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020).
    • La OMEGA srl ,  per l’acquisto effettuato dalla Zeta srl il 13.12.2019 ha emesso (inviato al SdI) il 13.12.2019 la fattura immediata (datata 13.12.2019). Il SdI non è riuscendo a recapitare tale fattura al destinatario, l’ha messa disposizione dello stesso nel portale Fatture e Corrispettivi il 20.12.2019. La Zeta srl ha visto / scaricato tale fattura dal portale il 7.1.2020. Trattandosi di un’operazione effettuata nel 2019, per il fornitore l’IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2019. La Zeta srl, acquirente, deve considerare tale fattura ricevuta a gennaio 2020 e pertanto può detrarre la relativa IVA dalla liquidazione di gennaio 2020 (da effettuare entro il 16.2), previa annotazione nel registro degli acquisti.

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