La recente manovra correttiva modifica il termine per l’esercizio della detrazione IVA
La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto è contenuta negli artt. 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972; in particolare è stabilito che è “detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi (...) acquistati nell'esercizio dell'impresa (...)”.
Il soggetto passivo d’imposta può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA ad esso addebitata a titolo di rivalsa per i beni e i servizi acquistati nell’esercizio d’impresa.
Il “ diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Con riferimento al diritto alla detrazione IVA occorre fare riferimento al momento di esigibilità dell’imposta come individuato dall’art. art.6, del DPR n. 633 del 1972.
In pratica il cd. momento di esigibilità coincide, in via generale con il momento di effettuazione dell’operazione che è costituito, per le cessioni di beni dal momento della stipulazione dell’atto traslativo (in caso beni immobili) o di consegna o spedizione (in caso di beni mobili); per le prestazioni di servizi, dal momento del pagamento del corrispettivo, fatte salve le eccezioni indicate, per alcune tipologie di operazioni, nel medesimo art. 6, del DPR n. 633 del 1972.
Il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione IVA coincide con il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Ora a seguito della modifica apportata dal D.L. 50/2017, all’articolo 19 del DPR 633/1972, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più con quella relativa al secondo anno successivo.
Contestualmente viene adeguato l’articolo 25, del DPR 633/1972, prevedendo che i documenti d’acquisto debbano essere annotati nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.