La detrazione per gli interventi dal 1 gennaio 2012 è stata resa permanente.
Il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione; non è consentito il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
La detrazione risulta:
- pari al 36% delle spese sostenute
- nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
- viene ripartita in 10 rate annuale
- la detrazione spetta a chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio .
Potrà sfruttare la detrazione chi esercita il diritto di proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura.
Il Decreto Legge n. 83/2012 ha ampliato la portata dell’agevolazione:
- elevando al 50% la misura della detrazione
- portando a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire del beneficio in misura maggiore (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Il beneficio spetta in relazione a diverse tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
- La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione d’ impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Per potere godere del beneficio fiscale occorre che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale devono risultare :
- causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR);
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti quali ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute.