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Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione

  • di Luigi Mondardini

    La detrazione per gli interventi dal 1 gennaio 2012 è stata resa permanente.

    Il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione; non è consentito il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
     
    La detrazione  risulta:
     
    - pari al 36% delle spese sostenute
    - nel limite di  48.000 euro per unità immobiliare. 
    - viene ripartita in 10 rate annuale
    - la detrazione spetta a chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio .
     
    Potrà sfruttare la detrazione chi esercita il diritto di proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato.
     
    Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. 
     
    È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura.
     
    Il Decreto Legge n. 83/2012 ha ampliato la portata dell’agevolazione:
     
    - elevando  al 50% la misura della detrazione 
    - portando a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. 
     
    La Legge di Stabilità 2016  ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire del beneficio in misura maggiore (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. 
     
    Il beneficio spetta in relazione  a diverse tipologie  di interventi di  recupero del patrimonio edilizio: 
     
    - interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
     
    - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
     
    - interventi di restauro e risanamento conservativo;
     
    - interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
     
    - interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
     
    - interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
     
    - ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
     
    - La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione d’ impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 
     
     
    Per potere godere del beneficio fiscale occorre che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale devono risultare : 
     
    - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR);
    - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
    - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
     
    Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti quali ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute.
     

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