L’Agenzia delle Entrate risponde a questioni poste da CAF e altri.
All’attenzione della circolare :
- la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR
- il “bonus mobili” collegato ad interventi di recupero
- la deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di immobili da locare di cui all’art. 21 del DL 133/2014.
a) Interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni.
Secondo l’Agenzia , per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa; ciò in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa.
Ove ad esempio sulla pertinenza siano state complessivamente sostenute spese per un importo pari a 90.000 euro e tali spese siano ripartite tra due abitazioni (nell’esempio 50.000 euro sono sostenute dal proprietario dell’appartamento A e 40.000 euro dal proprietario dell’appartamento B), il limite massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro per ciascuna abitazione; pertanto nel caso esemplificato l’intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%.
b) Sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca da bagno con sportello apribile (o con box doccia).
In questo caso , a parere dell’Amministrazione finanziaria , la detrazione non è ammessa essendo gli interventi inquadrabili fra le opere di manutenzione ordinaria .
c) Bonus mobili 50%. Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% l’Agenzia delle Entrate ha già precisato quali interventi di recupero edilizio consentono di fruire del c.d. “bonus mobili”, vale a dire:
- degli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali
- di manutenzione straordinaria
- di restauro e risanamento conservativo
- di ristrutturazione edilizia
- quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi , sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza).
- La sostituzione della caldaia in quanto l’intervento è qualificabile come “manutenzione straordinaria”.
d) Interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali.
Viene precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario o postale, non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condomini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto
e) Deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di immobili da locare di cui all’art. 21 del DL 133/2014.
L’Agenzia precisa che:
- il limite di 300.000 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), sia con riferimento all’abitazione che al contribuente (rimane fermo il limite di 300.000 euro anche in caso di acquisti di più unità abitative da locare);
- sono deducibili gli interessi passivi pagati e dipendenti da mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da locare (rilevano pertanto le quietanze di pagamento).