Si tratta dei finanziamenti per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale
In sede di dichiarazione dei redditi ( Modello Unico , modello 730) è possibile usufruire di una detrazione ai fini Irpef del 19% sull’importo pagato a titolo di interessi passivi e per i relativi oneri accessori.
La detrazione viene riconosciuta , purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- che la stipula del contratto sia effettuata nei dodici mesi antecedenti o successivi all’acquisto; escluso il caso in cui l’originario contratto sia estinto e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati;
- che venga erogato da un soggetto residente in Italia (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della Comunità europea.
- che, entro 12 mesi dall’acquisto, l’immobile venga destinato dall’acquirente ad abitazione principale, intesa come dimora abituale dello stesso o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Il mancato utilizzo dell’immobile come abitazione principale causa, quindi, la decadenza dai benefici ( fatto salvo il caso di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che l’immobile non venga locato).
Occorre in ogni caso verificare la proporzionalità del mutuo al costo dell’abitazione; se viene contratto un mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare della somma del valore dell’immobile che è stato indicato nel rogito, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori.
Per costo di acquisto dell’immobile si intende quello risultante dal rogito notarile maggiorato degli oneri accessori diretti quali onorario del notaio , imposte di registro, ipotecarie e catastali e spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare).
Potranno essere altresì considerati anche gli oneri indiretti sostenuti relativi al contratto di mutuo quali:
- onorario del notaio
- commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria
- spese di istruttoria e perizia tecnica
- oneri fiscali
- provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti
- penalità per anticipata estinzione del mutuo
- maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in valuta estera.
Sono escluse le spese per l’assicurazione dell’immobile richiesta dalla banca per stipulare il contratto di mutuo.
Il limite di detrazione è di Euro 4.000,00 il limite massimo degli interessi passivi, a cui quindi corrisponde un risparmio di imposta pari a € 760 (19% di € 4.000).
Detto limite riguarda l’importo complessivo e quindi: interessi passivi, oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale preso a prestito e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
In caso di con titolarità del mutuo, i singoli possono detrarre gli interessi solo per la loro quota. Nel caso dell’acquisto di abitazione principale cointestata ai coniugi , solo se uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.