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Detraibilità carburanti

  • di Luigi Mondardini

    Per gli acquisti validi tutti gli strumenti diversi dal denaro contante.

    Definiti  con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, i mezzi di pagamento che consentono la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, da parte dei titolari di partita Iva.
     
    La legge di Bilancio 2018 ha previsto  dal 1° luglio 2018 che  per poter beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni fiscali sugli acquisti di carburanti e lubrificanti sia  necessario utilizzare forme di pagamento tracciabili.
     
    Fra gli strumenti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sono quindi ammessi:
     
    - gli assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali e i mezzi di pagamento elettronici, fra cui l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito e prepagate. 
     
    - Gli stessi mezzi di pagamento, si legge nel provvedimento, sono validi ai fini della deducibilità della spesa.
     
    Per mantenere l’attuale operatività, inoltre, si potranno continuare a usare le carte previste nei contratti di “netting”, dove il gestore dell’impianto si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative nei confronti dell’utente il quale utilizza per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate dalla società. 
     
    Rimangono valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni che permettono al cessionario l’acquisto di carburante con la stessa aliquota Iva.
     
     
     
     

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