Dal 1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000.
Dal 1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
Per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.
Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate.
Ad esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini, una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).
Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante rileva il valore complessivo dell’operazione; ad ogni fattura deve corrispondere un’autonoma operazione; frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria costituisce condotta elusiva.
I trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). E’ possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi.
Anche la disciplina dei libretti di deposito non è stata oggetto di modifiche da parte del “Collegato alla Finanziaria 2020”. Si rammenta che dal 4.7.2017 possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito bancari / postali nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore.
L’art. 50, D.Lgs. n. 231/2007 dispone il divieto di apertura / utilizzo di conti / libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.