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Definizione liti fiscali pendenti

  • di Luigi Mondardini

    La possibilità estesa alle controverie con gli Enti territoriali che aderiranno entro il 31 agosto 2017.

    La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre separamente per ciascuna controversia.

    La definizione della lite poggerà sull’atto impositivo senza considerare gli esiti eventuali intervenuti nel giudizio, cioè senza tenere conto delle sentenze di primo e secondo grado. Questa ultima circostanza e il fatto che non ci saranno sconti sull'imposta ne compromettono tuttavia il successo.

     

    Rientrano nella sanatoria fiscale tutte le liti pendenti in ogni grado di giudizio e per atti impugnati davanti le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione.

    Potranno essere rottamati i ricorsi contro gli atti della Agenzia delle Entrate, notificati entro il 24 aprile 2017.

    La "rottamazione" delle liti fiscali pendenti potrà essere applicata anche a quegli enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 agosto 2017.

    Ai fini della determinazione degli importi da pagare, la definizione agevolata delle controversie tributarie terrà conto solo degli importi accertati nell'atto dell'Ufficio, senza considerare l’eventuale esito delle sentenze di primo e secondo grado.

    La definizione avverrà con il pagamento delle imposte dovute piu' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza le sanzioni e gli interessi di mora.

    Se la controversia riguarda solo interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi, è possibile chiudere pagando il 40% degli importi in contestazione.

    La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre separamente per ciascuna controversia.

    Il pagamento potrà essere effettuato in tre rate se l’importo dovuto supera i 2000 euro, entro le seguenti scadenze:

    40% entro il 30 settembre 2017

    40% entro il 30 novembre 2017

    20% entro il 30 giugno 2018.

    Le contoversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi avvalere della definizione della controversia.

    In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se il contribuente successivamente dimostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.

    Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

    La norma prevede l'emanazione di un Provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate con le modalità di attuazione.

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