Pubblicata la Circolare n. 11/E , per i necessari chiarimenti .
Le violazioni definibili sono quelle formali che non rilevano sulla base imponibile, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
A titolo esemplificativo vi rientrano tra le violazioni definibili l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA; la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati; l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, ecc.
Sono escluse:
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le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo;
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quelle riguardanti l’imposta di registro, l’imposta di successione;
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l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali
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l’omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati
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gli errori collegati al visto di conformità, considerate violazioni sostanziali.
La regolarizzazione delle irregolarità richiede il versamento delle somme dovute e la rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.
Pertanto:
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occorre effettuare il versamento, mediante modello F24 , dell’importo di euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
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procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni, da effettuarsi, al più tardi, entro il 2 marzo 2020.
Nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, può, in presenza di un giustificato motivo, provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.