La deducibilità è in ogni caso parziale sia dal reddito d’impresa , che da quello di lavoro autonomo
Per gli immobili strumentali è prevista una deduzione dal reddito di impresa e da quello di lavoro autonomo dell’IMU ,inizialmente fissata nella misura del 30% , ed in seguito pari al 20% .
Una delle principali questioni riguardava la definizione di “immobili strumentali”, dai fabbricati strumentali per natura a quelli per destinazione ai terreni sfruttati direttamente (si pensi ad una cava o al piazzale dell’impresa di autotrasporti).
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica nella circolare n. 10 del 14 maggio 2014.
In particolare:
- si considerano strumentali gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale;
- rimane esclusa la deducibilità dell’imposta in relazione agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente.
In merito alla individuazione dell’immobile per cui risulterebbe parzialmente deducibile l’imposta versata, la deducibilità dovrebbe riguardare qualunque immobile, terreno o fabbricato, purché strumentale per natura o per destinazione.
In merito all’importo deducibile l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i soggetti titolari di reddito di impresa, l’IMU di competenza di un periodo di imposta costituisce un costo deducibile a condizione che l’imposta sia stata, in tale periodo, versata dal contribuente.
Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, invece, in assenza di una specifica disposizione, si applica, secondo l’Agenzia delle Entrate, il principio generale dell’art. 54 comma 1 del TUIR, che dispone la deducibilità per cassa dei componenti negativi di reddito di lavoro autonomo.
Quindi l’IMU è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, comunque a partire dall’imposta relativa all’anno 2013.
In tal caso l’IMU pagata nel 2015 dovrebbe essere sempre deducibile al 20% anche se riferita all’annualità 2013.
Per entrambe le categorie di contribuenti, non sono comunque deducibili le sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo.