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Deducibilità dei contributi versati per i servizi di colf, baby-sitter e badanti

  • di Luigi Mondardini

    La deducibilità è estesa in generale ai servizi domestici e per l’assistenza personale e familiare.

    Costituiscono infatti oneri deducibili dal reddito e quindi inseribili all’interno del proprio modello 730 o Unico con una soglia massima deducibile  pari a 1549,37 euro, secondo il principio di cassa.

    Si ricorda che tali contributi sono versati trimestralmente tramite bollettini di conto corrente e/o MAV bancari. In pratica  possono essere portati in deduzione i contribuiti previdenziali versati a gennaio 2015 e relativi al quarto trimestre 2014 e i contribuiti previdenziali versati ad aprile, luglio e ottobre 2015 relativi ai primi tre trimestri del 2015.  Per quanto riguarda invece i contributi relativi al quarto trimestre 2015 che sono stati pagati nel mese di gennaio 2016, la deduzione dal reddito potrà avvenire nei dichiarativi  fiscali del 2017.

    La deduzione spetta esclusivamente a colui che risulta avere effettuato il pagamento. Nel caso in cui i contributi siano effettuati in favore di familiari del datore di lavoro, anche se non fiscalmente a carico, gli stessi risultano comunque deducibili.

    L’importo deve riguardare esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali per la parte a carico del datore di lavoro, al netto quindi della quota contributiva rimasta a carico del collaboratore familiare.

    Dagli importi complessivi indicati nelle ricevute di versamento, si dovrà scorporare sempre la quota contributiva rimasta a carico del collaboratore domestico, sia esso colf o badante o baby-sitter.

    Ai fini della ’individuazione del corretto importo deducibile, va tenuto presente che all’interno del versamento, le  somme dovute come contributo assistenziale contrattuale (Cassa Colf  presente nella sezione Mav “Causale del versamento” )  non sono deducibili ai fini IRPEF.

    Inoltre, il datore di lavoro domestico che usufruisce di prestazioni per servizi domestici di colf, badanti e baby-sitter attraverso l’uso dei “buoni lavoro” (voucher) potrà portare in deduzione il 13% del valore nominale del voucher stesso per un importo non superiore a 1549,37 euro e sempre per la quota rimasta a proprio carico.

    Per i contributi previdenziali e assistenziali di colf e badanti, occorre la ricevuta di pagamento/versamento all’INPS dei contributi, completa della parte che contiene le informazioni sul rapporto di lavoro domestico.

    Invece, nel caso di utilizzo dei voucher , occorre conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro, la copia dei buoni lavoro consegnati al lavoratore (nel caso si tratti di voucher cartaceo), la documentazione che attesta che si è comunicato all’INPS l’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (nel caso di voucher telematici).

    Inoltre, occorre attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del’art. 47 del D.P.R.445/2000, che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

    I contributi deducibili devono essere indicati nel rigo E23 del modello 730/2016 oppure nel rigo RP23 del modello Unico.

     

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