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Deducibilità costi degli immobili a uso promiscuo.

  • di Luigi Mondardini

    Criteri e condizioni di deducibilità

    Gli imprenditori individuali e i professionisti che utilizzano promiscuamente immobili per l'esercizio della loro attività economica possono recuperare fiscalmente solo in parte  i relativi costi e l'IVA.
     
    Per quanto riguarda i canoni di locazione degli  immobili:
     
    - sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo per il 50% dell'importo, purché il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione (artt. 54 e 64 del TUIR)  ovunque per le imprese e nel medesimo Comune per i professionisti.
     
    - l'eventuale IVA, applicata su opzione, sulla locazione di abitazioni è indetraibile (art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 26.10.72 n. 633).
     
    Per quanto concerne la  deduzione delle utenze afferenti gli immobili promiscui:
     
    - i professionisti possono dedurre al 50% le suddette spese nel rispetto delle condizioni ex art. 54 co. 3 del TUIR; tale misura forfettaria non è derogabile neppure dimostrando l'utilizzo professionale in misura superiore a quella del 50% (circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2012 n. 35, § 2.2);
     
    - per il reddito d'impresa, in mancanza di una disposizione puntuale, ci si può riferire alla r.m. 7.11.1975 n. 9/50091, secondo la quale le spese di riscaldamento dei suddetti immobili possono essere dedotte per la parte di costo che riguarda i locali ad uso commerciale, individuati con una ripartizione proporzionale sulla base di dati certi e obiettivamente comprovanti (ad esempio, il numero degli elementi radianti).
     
     

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