In vigore dall’1.5.2019.
Sono contenute una serie di disposizioni di natura fiscale, tra le quali si segnala:
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la reintroduzione del maxi ammortamento (maggiorazione 30%) per gli acquisti dall’1.4 al 31.12.2019;
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la revisione della tassazione degli utili reinvestiti previsti dalla Finanziaria 2019;
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l’introduzione della qualifica di sostituto d’imposta per i contribuenti forfetari con dipendenti / collaboratori; l’estensione della c.d. “rottamazione-ter” alle entrate locali
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una precisazione in merito al credito d’imposta spettante ai distributori di carburante per le commissioni bancarie collegate all’utilizzo di carte di debito / credito.
In particolare si segnalano:
Ritorna il “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.
E’ previsto un limite : la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a € 2,5 milioni.
Sono esclusi dall’agevolazione riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal
comma 1 del citato art. 164.
Il “maxi ammortamento” non spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni).
E’ irrilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ora ISA.
Deducibilità IMU: è previsto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure: per il 2019 nella misura del 50%, 2020 del 60%, 2021 del 60% e dal 2022 del 70%.
Fatturazione elettronica con San Marino: è prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.
Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all’invio dei dati al STS).
A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.