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Decreto “Aiuta Italia”

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto prevede proroghe differenziate.

    I versamenti sono rimodulati  diversamente a seconda del settore  di attività, tipo di tributi e volume di affari.

    Le nuove date dei versamenti.

    Proroga al 20 marzo.

    Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

    In pratica si tratta di  quattro giorni di proroga indistinta che riguarda  tutti i contribuenti e tutti i versamenti.

    Proroga al 30 aprile.

    La sospensione di alcuni versamenti per alcuni settori fino al 30 aprile  riguarda:

     

    -        le ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;

    -        contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria;

    -        L’IVA che scade a marzo.


    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio.
     

    Detta sospensione non vale per tutti , ma per le  seguenti categorie di contribuenti:

     

    - imprese turistico-ricettive; agenzie di viaggio e turismo; tour operator;

    - associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

    - soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

    -  soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

    -  soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

    -  soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

    - soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

    - soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

    - soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

    -  aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

    - soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

    - soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

    - soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

    - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

    -  soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

    - soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.



    Sospensione in base al fatturato.


    Indipendentemente dal settore di attività e quindi per i contribuenti non già ricompresi nell’elenco suindicato, coloro  che nel periodo d’imposta precedente  hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro possono giovarsi della sospensione dall’8 al 31 marzo, dei versamenti relativi a:
     

    - ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilato e relative addizionali.

    - IVA.

    -  contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.


    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio.

    Il calendario degli adempimenti.

    Su tutto il territorio nazionale, ed indipendentemente dall’attività esercitata, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte IRPEF ed addizionali.

    Il periodo di sospensione copre gli adempimenti che scadono tra l’8 ed il 31 maggio; tutti gli adempimenti sospesi dovranno essere portati a termine entro il 30 giugno.

    La nuova scadenza riguarda per esempio, la trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale e della LIPE I trimestre 2020.

    Viceversa  entro il 31 marzo dovranno essere comunque trasmesse le CU relative ai redditi dichiarabili nella precompilata, nonché le altre comunicazioni originariamente scadenti il 28 febbraio, quali la comunicazione asili nido e la comunicazione spese funebri.

    Cartelle di pagamento.

    Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
    • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
    • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
    • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
    • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

    I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

    Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

    • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
    • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

     

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