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Decreto Sostegni ter

  • di Luigi Mondardini

    Novità per imprese e professionisti.

    Rimessione in termini per la rottamazione ter e saldo e stralcio.

    Sospensione degli ammortamenti nel 2021 e nel 2022.

    Contributi a fondo perduto alle imprese del commercio al dettaglio e alle attività economiche particolarmente colpite dalla pandemia.

    Riconoscimento del credito d’imposta locazioni alle imprese del settore turistico e ai gestori di piscine per i mesi da gennaio a marzo 2022.

    Agevolazioni contributive e Cassa integrazione guadagni scontata per le imprese turistiche, del terziario, dei servizi all’impresa e di diversi settori industriali.

    Nuove modalità di cessione dei bonus edilizi e dei crediti di imposta emergenziali anti Covid.

    Disposizioni in materia di bilancio di esercizio

    Sospensione ammortamenti

    Viene estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

    Disposizioni fiscali

    Rimessione in termini per la rottamazione ter e saldo e stralcio

    I  versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati:

    - entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

    - entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

    - entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

    Anche per queste nuove scadenze sono ammessi i 5 giorni di tolleranza , entro i quali sarà possibile effettuare i pagamenti senza conseguenze.

    Contributi a fondo perduto

    Contributi per le imprese del commercio

    Vengono previsti contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

    Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono  aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro; aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

    Il contributo spettante sarà determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, una delle seguenti percentuali:

    - 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

    - 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;

    - 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

    Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

    Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, entro i termini e secondo le modalità che saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.

    Qualora la dotazione finanziaria stanziata (pari a 200 milioni di euro) non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

    Contributi per altri settori in difficoltà

    Viene invece destinata  la somma di 40 milioni di euro alle imprese che svolgono, come attività prevalente  una di quelle identificate dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che, nell’anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi,  non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

    Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

    Crediti di imposta

    Credito di imposta rimanenze di magazzino

    La disposizione amplia la platea dei soggetti beneficiari del credito d'imposta rimanenze di magazzino, ammettendo, limitatamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72.

    Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

    All’articolo 5 è previsto il riconoscimento del credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020 alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

    Ai fini del bonus, le imprese devono avere subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

    Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive

    L’articolo 9, comma 1, intervenendo sull’articolo 81 del D.L. n. 104/202079, estende il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

    Disposizioni in materia di lavoro

    Cessione dei bonus edilizi ed emergenziali

    Sono  ammesse  fino a un massimo di 3 cessioni, di cui la prima (da parte dell’originario beneficiario del bonus ovvero dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura) nei confronti di qualsiasi cessionario, mentre le ulteriori due esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti vigilati).

    Per i bonus edilizi, inoltre, viene previsto che, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, non potranno essere oggetto di cessioni parziali. A tal fine, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le modalità attuative della cessione e tracciabilità del credito d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le nuove norme si applicheranno alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura che saranno inviate a decorrere dal prossimo 1° maggio.

     

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