Spesometro “trimestrale” e liquidazione IVA.
Con la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, a decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017).
L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:
- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell’operazione.
Non è previsto alcun esonero dall’adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo.
Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale , si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi” tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25.000. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Con l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, a decorrere dal 2017, è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestali).
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.
Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).
IF 26.10.2016 n. 303 - pagina 3 di 7
Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della incoerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti