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Debiti INPS ed INAIL ammessi alla rottamazione

  • di Luigi Mondardini

    Senza sanzioni e somme aggiuntive.

    Con la  rottamazione delle cartelle esattoriali  , i contribuenti possono saldare i propri debiti con l’Erario e con gli enti previdenziali ed assistenziali senza corrispondere sanzioni e somme aggiuntive e senza l’aggravio degli interessi di mora. 
     
    Sono compresi  i debiti verso enti previdenziali ed assistenziali ad esempio, Inps, Enasarco ed Inail; in particolare fanno  parte dell’agevolazione i tributi erariali, locali, comprese le cartelle per provvisoria iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio e qualsiasi contributo previdenziale/assistenziale.
     
    Il debito viene estinto  saldando alcune delle sue componenti quali: la quota capitale; gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; l’aggio di riscossione e le le spese per procedure esecutive e notifica cartelle.
     
    Occorre rispettare con precisione le scadenze e le procedure che sono state stabilite e messe a disposizione dall’Agente della riscossione.
     
    Il debitore dovrà  inoltrare ad Equitalia la richiesta di definizione, indicando le modalità di pagamento, il numero di rate in caso di dilazione e, qualora sussistano giudizi pendenti sulle somme dovute, assumendosi l’impegno alla rinuncia delle diatribe in questione.
    La richiesta di definizione dovrà essere inoltrata, dal debitore, ad Equitalia utilizzando l’apposito modello (disponibile sul sito dell’Agente della riscossione) e dovrà essere presentato entro il 1 aprile  2017 (termine prorogato) .
     
    Entro il 15 giugno  2017, Equitalia comunicherà ai debitori a quanto ammontano complessivamente le somme dovute ai fini della definizione, gli importi delle singole rate e il relativo giorno e mese di scadenza.
    Infine il contribuente debitore sarà onerato di pagare le rate entro le scadenze fissate a luglio, settembre e novembre per l’anno 2017; entro aprile e settembre per il 2018.
     
    La  facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (Comma 8, art. 6 D.L. 193/2016).
     
    Al contrario, invece, in ipotesi di insufficiente o tardivo versamento, la definizione non ha più effetto e decorrono gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per recuperare i crediti oggetto della dichiarazione. 
     
    I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, per il recupero del quale l’Agente della riscossione proseguirà l’attività di riscossione con l’ulteriore limite per il debitore di non poter più ricorrere alla rateizzazione del pagamento.
     
    Il pagamento delle relative rate può avvenire tramite domiciliazione bancaria, bollettini precompilati dall’Agente della riscossione o direttamente allo sportello dello stesso.
     
    Il contribuente, tramite l’accesso alla rottamazione delle cartelle, congela fino a luglio 2017 la propria situazione rispetto alla regolarità contributiva detta DURC. 
     
    Le imprese irregolari per omissioni o ritardati pagamenti contributivi, pertanto, rimarranno così etichettate fino a luglio 2017, e sino al pagamento della prima rata e al benestare delle istanze da parte di Equitalia.
     
    Inoltrando l’istanza di “rottamazione”, le aziende potranno essere dichiarate regolari solo dopo l’approvazione di Equitalia e dopo il pagamento della prima rata. 
     
    Il primo versamento corrisponde di fatto ad una rateazione contributiva che è uno dei requisiti utili per ottenere il DURC in presenza di irregolarità.
     
    Salvo diverse disposizioni al riguardo, le aziende già in presenza di una rateazione amministrativa dei contributi, che dovessero accedere comunque alla “rottamazione”, vedranno decadere il proprio piano di ammortamento e di conseguenza la decadenza del DURC (con possibili ripercussioni sull’incasso di crediti in particolare dalla P.A.). 
     
    Dev’essere quindi valutata la convenienza o meno alla presentazione delle domande di rateazione o viceversa se sia meglio mantenere le rateazioni in corso (o addirittura utilizzarle in luogo della rottamazione).
     
     

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