Chiarimenti dell’Agenzia.
La data da indicare nella fattura elettronica, in corrispondenza del campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file XML, corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione.
Ora la fattura può essere trasmessa al Sistema di interscambio entro il nuovo termine di 12 giorni ( Decreto Crescita).
Ciò potrà portare, dal 1° luglio 2019, alla situazione che alla numerazione progressiva non corrisponda la progressività delle date di effettuazione dell’operazione.
In altri termini può succedere che la data di effettuazione di una fattura emessa successivamente, sia anteriore rispetto a quella emessa in precedenza. Sostanzialmente non si verifica più alcuna corrispondenza tra la numerazione progressiva dei documenti e le date di effettuazione delle operazioni riportate nei documenti medesimi.
Si ricorda che se nel periodo di moratoria il contribuente non risulterà destinatario di alcuna sanzione a causa della tardività di emissione del documento, peraltro l’Iva a debito dovrà confluire nel periodo di liquidazione riguardante l’arco temporale in cui l’operazione è stata effettuata.
Riepilogando:
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la data di emissione delle fatture risulta “tracciata” dal Sistema di Interscambio.
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nel documento, in corrispondenza del campo “Data” della sezione “dati Generali” del file XML, deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione.
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Ad esempio se il corrispettivo viene incassato il 9 luglio 2019, il documento potrà essere trasmesso al Sistema di Interscambio fino al 21 luglio successivo; tuttavia il documento dovrà comunque riportare la predetta data del 9 luglio.
Il disallineamento. Si consideri il seguente caso:
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prima operazione, effettuata in data 6 luglio , ma trasmessa al SdI entro il 18 luglio, sfruttando i 12 giorni consentiti ;
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seconda operazione: effettuata in data 11 luglio e trasmessa la relativa fattura contestualmente al Sdi.
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La fattura trasmessa in data 11 luglio riporta il n.1 , mentre la fattura inviata in data 18 luglio avrà il n. 2; tuttavia la seconda fattura avrà una data anteriore rispetto alla n. 1 precedentemente emessa e trasmessa.
Attenzione: questa soluzione vale solo per le fatture emesse in formato digitale in quanto il predetto Sistema è in grado di tracciare la data di emissione del documento.
Per le fatture emesse in formato analogico sarà obbligatorio riportare nel documento la “doppia” indicazione, quindi sia la data di effettuazione dell’operazione, ma anche la data di emissione del documento.