>

Data della fattura: novità

  • di Luigi Mondardini

    Possibile indicare l’ultimo giorno del mese.

    L’Agenzia concede la possibilità di indicare, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quella dell’ultimo ddt), l’ultimo giorno del mese.

    Resta fermo l’invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.

    A seguito dell’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica a decorrere dall’1.7.2019:

    - la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione);

    - qualora la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.

    L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare 17.6.2019, n. 14/E, e con la Risposta 24.9.2019, n. 389.

    In tale occasione l’Agenzia ha risolto la questione della data da riportare sulla fattura differita che, in base al precedente chiarimento, sembrava dover coincidere con la data dell’ultima operazione effettuata nel mese, riconoscendo ora la possibilità di indicare l’ultimo giorno del mese.

    In particolare:

    - per la  fattura elettronica tramite SdI il Sistema attesta la data di emissione della fattura;  nel campo Datadella fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.

    Ad esempio:

     

    • Per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata può essere  emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” del file fattura il soggetto che emette il documento indica “28.9.2019”;
    • oppure  generata il giorno dell’effettuazione dell’operazione ed inviata al SdI nei 12 giorni successivi (ad esempio, il 10.10.2019). In tal caso  dal Sistema risulterà che l’emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta il 10.10.2019;  nel campo “Data” del file fattura va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione;  generata ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni intercorrenti tra il 28.9 e il 10.10.2019.

    Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo “Data” va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione.

    Nel caso in cui la fattura è emessa  in formato cartaceo oppure  in formato elettronico tramite canali diversi da SdI, ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.

     

    Fattura differita

    Per quanto riguarda la “ fattura differita” , per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

    A tal fine per le prestazioni di servizi è possibile utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività esercitata (ad esempio, documenti attestanti l’incasso del corrispettivo, contratto, nota di consegna dei lavori, lettera di incarico, ddt di riconsegna in conto lavoro), che consente di individuare con certezza la prestazione effettuata, la data di effettuazione e le parti contraenti.

    Con specifico riguardo alla data da indicare nella fattura differita, l’Agenzia, nella citata  Risoluzione n. 389, evidenzia che l’indicazione della data relativa all’ultima operazione effettuata nel mese rappresenta una possibilità e non un obbligo, fermo restando che la data riportata nel campo “Data” del file inviato tramite SdI è quella relativa al mese di effettuazione della cessione / prestazione di servizi ovvero di pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo.

    In particolare, come desumibile dall’esemplificazione proposta dall’Agenzia, è consentito indicare, quale “data” della fattura differita:

    • uno qualsiasi dei giorni compresi tra la data dell’ultima cessione effettuata nel mese e il giorno 15 del mese successivo se la fattura è predisposta contestualmente all’invio al SdI. Va sottolineato che l’indicazione nella fattura di una data compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese successivo comporta che la relativa IVA deve essere fatta confluire nella liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione delle operazioni;

     

    • la data di almeno una delle cessioni effettuate nel mese, attribuendo preferenza a quella dell’ultima cessione. É comunque possibile indicare “convenzionalmente” l’ultimo giorno del mese, che individua il momento di esigibilità dell’IVA.

     

    Ad esempio:

    • Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 10.9, 20.9 e 28.9.2019. La fattura elettronica (differita) tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura, alternativamente  un giorno qualsiasi tra il 28.9 e il 15.10.2019 se la fattura è predisposta contestualmente all’invio al SdI; la data dell’ultima operazione (28.9); l’ultimo giorno del mese (30.9). La fattura va inviata al SdI entro il 15.10.2019.

     

    Prestazione di servizi

    Con riguardo all’ipotesi di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente, l’Agenzia, nella Risoluzione n. 389 in esame afferma che le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta”.

    La fattura riferita a più prestazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente non qualificabile “differita” in quanto non è intervenuto il pagamento, può essere predisposta:

    • entro il mese di effettuazione delle prestazioni riportando la data di predisposizione. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione di tale mese;
    • successivamente alla fine del mese di effettuazione delle prestazioni. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese corrispondente alla data indicata in fattura.  Ai fini dell’esigibilità IVA rileva la data indicata nel documento.

    In ogni caso la fattura va inviata al SdI entro 12 giorni.

    Esempio:

    • Un soggetto ha effettuato 3 prestazioni (lavorazioni c/terzi su beni di proprietà del committente), documentate da ddt, con causale “reso lavori”, di data 10.9, 20.9 e 28.9.2019. Il pagamento del corrispettivo riferito a tali prestazioni interverrà a 30 giorni dalla data della fattura.
    • In tal caso, qualora la fattura elettronica tramite SdI sia predisposta il 30.9.2019, indicando tale giorno nel campo “Data” del file fattura e sia inviata al SdI entro il 12.10, la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese di settembre;
    • Oppure sia predisposta l’1.10.2019, indicando tale giorno nel campo “Data” del file fattura, ed sia inviata al SdI entro il 13.10, la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese di ottobre.

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link