A partire dal 2017 potrebbe trovare applicazione la nuova imposta sul reddito dell’impresa.
Si tratta di un regime di tassazione in base al quale le parte di reddito che l’imprenditore decide di non prelevare, lasciandolo in azienda, non confluirà nel reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF, ma sarà tassato con un aliquota unica parti al 24% .
Viceversa il reddito che sarà prelevato soggiacerà alle ordinarie regole IRPEF.
Si tratta di un regime facoltativo che interesserà gli imprenditori individuali e le società di persone , purché si operi in contabilità ordinaria.
L’opzione , da esercitare tramite il Modello Unico avrà durata di 5 anni rinnovabili.
Tra le implicazioni adottando il nuovo regime, anche la modifica del trattamento delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Dette perdite sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.
Questa regola, non troverà, applicazione nel caso in cui si deciderà di optare per la nuova IRI.
Le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi.
Pertanto scomparirebbe il vincolo temporale del quinquennio per l’utilizzo della perdita finché si permane nell’IRI.
Nel caso, poi, in cui, al momento della fuoriuscita dal regime in commento dovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3 TUIR, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.