Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento
Modificata la periodicità della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”); la comunicazione passa da mensile a trimestrale.
Pur non essendo fissata una decorrenza espressa per il mutamento di periodicità, è ragionevole ipotizzare che il cambio di periodicità abbia effetti dal periodo d’imposta 2020.
Pertanto la comunicazione per il mese di novembre 2019 dovrà ancora essere effettuata entro il termine del 31 dicembre 2019 (vale a dire l’ultimo giorno del mese successivo a quello dei documenti emessi e/o ricevuti) e quella per il mese di dicembre 2019 dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2020.
Dal periodo d’imposta 2020 la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Le scadenze previste per il 2020, sarebbero quindi le seguenti:
- per il primo trimestre, il 30 aprile 2020;
- per il secondo trimestre, il 31 luglio 2020;
- per il terzo trimestre, il 2 novembre 2020;
- per il quarto trimestre, il 1° febbraio 2021.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 89757/2018 stabilisce che la trasmissione dei dati sia da effettuare avendo riguardo alla “data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA”.
La formulazione del provvedimento è ancora riferita ai termini di trasmissione mensili e sarà, dunque, da coordinare con la nuova periodicità trimestrale.
In caso di omessa o errata comunicazione dei dati, le sanzioni sono, pertanto, pari a:
- 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- un euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
Sebbene non sia stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2019, risulterebbe comunque operativo l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) con conseguente riduzione delle sanzioni dovute.
Mutuando quanto indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2017, riferita alla comunicazione dati delle fatture, il ravvedimento dovrebbe applicarsi:
- sulla sanzione ridotta (un euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.